Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20378 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20378 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME a OZIERI il DATA_NASCITA
NOME NOME a OZIERI il DATA_NASCITA
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NOME NOME a OZIERI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a OZIERI il DATA_NASCITA
COGNOME‘ NOME NOME a OZIERI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a OZIERI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME, NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME;
Letta la memoria dell’AVV_NOTAIO per COGNOME e le COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso di NOME COGNOME reitera stringatamente le censure in ordine alla ribadita affermazione di responsabilità per tutti i delit contestati, sollecitando una rilettura in fatto del compendio probatorio non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte della congrua motivazione della Corte di appello;
che l’unico motivo di ricorso di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, analogamente, riproduce doglianze prettamente fattuali in tema di attendibilità della persona offesa e degli altri testi, già adeguatamente disattese dai giudici turritani;
che il ricorso di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME contesta, del pari, i criteri di valutazione della prova in ordine alla credibilità della pers offesa (che in dibattimento avrebbe rettificato quanto esposto in querela), il vizio di motivazione relativamente alle ulteriori emergenze istruttorie (in particolare, le deposizioni degli altri testi presenti alla serata) e la violazione di legge (per quant attiene al concorso morale nel delitto di rapina e l’inottemperanza al principio del ragionevole dubbio);
che la sentenza impugnata ricostruisce i fatti, coerentemente con le risultanze procedimentali puntualmente richiamate, concludendo per l’affermazione di responsabilità per tutti gli imputati, salvo che per la declaratoria di prescrizion con un percorso giustificativo privo di vizi-logico giuridici e pertanto impermeabile allo scrutinio di legittimità (cfr. pp. 35-39, in risposta alle censure di COGNOME; 29-33, quanto al gravame degli COGNOME e di COGNOME; pp. 40-47, per le COGNOME e COGNOME);
che l’apporto concorsuale delle tre coimputate è correttamente scrutiNOME, sottolineando il rafforzamento dell’azione delittuosa (cfr. pp. 40-45, ove si sottolinea che le ragazze chiesero da bere direttamente a Bo quando ancora si protraeva la violenza ai danni di COGNOME, poi obbligata a servirle, senza pagamento del corrispettivo);
rilevato, pertanto, che tutti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 19 marzo 2024