Ricorso Inammissibile: La Cassazione Ribadisce i Limiti del Giudizio di Legittimità
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sul corretto utilizzo degli strumenti di impugnazione nel processo penale. La Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato contro una condanna per furto aggravato e ricettazione, sottolineando una regola fondamentale: il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito. Analizziamo la decisione per comprendere le ragioni e le conseguenze di tale pronuncia.
I Fatti del Caso
Un individuo, già condannato in primo grado e in appello per i reati di furto aggravato (artt. 624, 625 c.p.) e ricettazione (art. 648 c.p.), decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava la valutazione della recidiva, ritenuta sussistente dai giudici di merito.
La Corte d’Appello aveva motivato la sua decisione evidenziando le concrete modalità del fatto, il valore dell’oggetto del reato e, soprattutto, il fatto che le precedenti esperienze giudiziarie non avessero sortito alcun effetto deterrente sull’imputato. Ciò, secondo i giudici, dimostrava un’elevata pericolosità sociale che giustificava pienamente la contestazione della recidiva.
Il Ricorso Inammissibile e la Decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha respinto l’appello dichiarandolo ricorso inammissibile. La ragione è netta: le argomentazioni presentate dal ricorrente erano manifestamente infondate, generiche e, soprattutto, ‘versate in fatto’. In altre parole, l’imputato non ha sollevato un errore di diritto commesso dalla Corte d’Appello, ma ha tentato di proporre una diversa e più favorevole interpretazione delle prove e delle circostanze.
Questo tentativo si scontra con la natura stessa del giudizio di Cassazione, che è un giudizio di ‘legittimità’ e non di ‘merito’. Il suo compito non è rivalutare le prove, ma assicurare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse ‘congrua e logica’. I giudici di merito avevano correttamente basato la loro valutazione sulla pericolosità sociale dell’imputato su elementi concreti e non su mere supposizioni. Di fronte a una motivazione così solida, il ricorso si è limitato a prospettare un ‘diverso apprezzamento’, un’operazione non consentita in sede di legittimità.
In conseguenza della palese infondatezza, e ravvisando profili di colpa nel proporre un’impugnazione priva di speranza, la Corte ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale. Ha quindi condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver attivato inutilmente la macchina della giustizia.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale: un ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legge e non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio per tentare di ribaltare l’esito del processo attraverso una nuova lettura delle prove. Un ricorso inammissibile perché basato su argomenti di fatto non solo è destinato al fallimento, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche significative. La decisione serve da monito a intraprendere la via del ricorso di legittimità solo in presenza di validi e specifici motivi di diritto, evitando impugnazioni dilatorie o palesemente infondate.
 
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato, generico e ‘versato in fatto’. Il ricorrente ha tentato di ottenere una nuova valutazione delle prove sulla sua recidiva, anziché contestare un errore di diritto, compito che esula dalle funzioni della Corte di Cassazione.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘versato in fatto’?
Significa che il motivo non contesta una violazione o un’errata applicazione della legge (questione di diritto), ma critica la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito, chiedendone sostanzialmente un riesame, cosa non permessa in Cassazione.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una somma alla Cassa delle ammende?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso viene dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente (come nel caso di una palese infondatezza), quest’ultimo è condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a causa dell’evidente pretestuosità dell’impugnazione.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4654 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4654  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 648 cod. pen. nonché 624, 625 comma 1, n. 2 e 7, cod. pen.;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato nonché versato in fatto e generico, in quanto la Corte di merito ha ritenuto sussistente la contestata recidiva alla delle concrete modalità del fatto e al valore dell’oggetto materiale del reato non evidenziando come le pregresse esperienze giudiziarie non abbiano avuto alcune effetto deterrente, così affermando l’elevata pericolosità sociale dell’imputato sulla scort un’argomentazione congrua e logica (cfr. Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, COGNOME, Rv. 281935 – 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 260841 – 01), rispetto alla quale il ricorso – peraltro, in maniera del tutto assertiva – ha prospettato un diverso apprezzament ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. C cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, ailla, Rv. 267585 – 01 al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; 
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente