Ricorso Inammissibile in Cassazione: Il Pericolo di un Appello ‘Fotocopia’
Nel complesso iter della giustizia penale, il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio, un momento cruciale in cui si valuta la corretta applicazione della legge. Tuttavia, non tutti i ricorsi superano il vaglio preliminare della Corte. Una recente ordinanza ha ribadito un principio fondamentale: presentare un ricorso inammissibile perché meramente ‘fotocopia’ di atti precedenti, senza un confronto critico con la sentenza impugnata, è una strategia destinata al fallimento. Analizziamo insieme la vicenda per comprendere le ragioni di tale decisione e le sue implicazioni pratiche.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte di Appello di Genova. L’appellante era stato condannato per frode e la sua difesa aveva sollevato diverse questioni, sperando in una riforma della decisione da parte della Suprema Corte. I motivi di doglianza erano principalmente due e toccavano aspetti centrali del diritto penale sostanziale e processuale.
I Motivi del Ricorso e il Rischio di un Ricorso Inammissibile
La difesa ha articolato il proprio ricorso su due assi principali, entrambi però giudicati deficitari dalla Corte.
La Mancata Applicazione di Benefici di Legge
Il primo motivo lamentava la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento di due importanti istituti:
1. La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
2. La sospensione condizionale della pena.
Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello aveva errato nel negare tali benefici. Tuttavia, la Cassazione ha subito rilevato come queste censure fossero una semplice riproposizione di quanto già sostenuto e respinto nel grado precedente, senza un reale dialogo con le argomentazioni dei giudici di merito. Questi ultimi, infatti, avevano giustificato la loro decisione evidenziando ‘l’indole diretta a commettere reati servendosi di soggetti vulnerabili’ da parte dell’imputato, un elemento ostativo a entrambi i benefici richiesti.
La Critica sulla Dosimetria della Pena
Il secondo motivo si concentrava sulla gestione delle circostanze e sulla quantificazione della pena. La difesa contestava il mancato giudizio di prevalenza di una circostanza attenuante (l’aver riparato il danno) sull’aggravante e sulla recidiva. Anche in questo caso, la Corte ha bollato il motivo come ‘totalmente reiterativo’ e ‘manifestamente infondato’, sottolineando come la Corte d’Appello avesse motivato in modo logico e persuasivo, ponendo l’accento sulla ‘tendenza recidivante del ricorrente’.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione: la Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con la sua ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni sua parte. La motivazione di questa drastica decisione si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: la Cassazione non è un ‘terzo grado di merito’. Il suo compito non è rivalutare i fatti, ma controllare la corretta applicazione delle norme e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Quando un ricorso si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate, senza attaccare specificamente il ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice precedente, esso si trasforma in una richiesta di nuova valutazione del merito. Questa operazione è preclusa in sede di legittimità. La Corte ha inoltre ribadito che la ‘dosimetria della pena’ rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Finché la determinazione della sanzione non è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico, e si basa sui criteri degli artt. 132 e 133 c.p., essa è insindacabile in Cassazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa pronuncia offre una lezione fondamentale per ogni difensore. L’atto di appello o di ricorso non può essere una sterile ripetizione di doglianze generiche. È necessario un confronto analitico e puntuale con la decisione che si intende impugnare, smontandone, pezzo per pezzo, le fondamenta logiche e giuridiche. Un ricorso che ignora le ragioni del giudice precedente e si limita a riproporre le proprie tesi è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La via per la Cassazione richiede precisione, tecnicismo e, soprattutto, un dialogo critico con la sentenza che si contesta.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se è ‘reiterativo’, ovvero si limita a ripetere argomenti già esaminati e respinti nei gradi precedenti, senza confrontarsi criticamente e in modo specifico con le ragioni esposte nella motivazione della sentenza che si sta impugnando.
La Corte di Cassazione può ricalcolare la pena decisa da un giudice di merito?
No, la determinazione della pena (dosimetria) rientra nella discrezionalità del giudice di merito. La Cassazione non può effettuare una nuova valutazione sulla congruità della pena, ma può intervenire solo se la decisione del giudice risulta frutto di mero arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘privo di confronto con la motivazione’?
Significa che l’atto di ricorso non analizza né contesta le specifiche argomentazioni giuridiche e logiche che il giudice ha utilizzato per arrivare alla sua decisione. Invece di criticare il ragionamento della sentenza, si limita a presentare una lettura alternativa dei fatti o a riproporre le proprie tesi, chiedendo di fatto un nuovo giudizio di merito, non consentito in Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4596 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4596 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 10/06/2025 della Corte di appello di Genova dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione evidenziandone la contraddittorietà e/ o l’illogicità circa il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto disciplinata dall’art. 131bis cod. pen. nonchØ la mancata concessione della sospensione condizionale della pena per il delitto di cui all’art. 640, comma secondo, n. 2bis cod. pen. non Ł consentito dalla legge in quanto totalmente reiterativo in assenza di confronto con la motivazione, al fine di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede;
che , con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3 della sentenza impugnata nella quale vengono evidenziate le risultanze processuali giustificative del mancato riconoscimento rispettivamente della causa di non punibilità e del beneficio della sospensione, come gli elementi probatori posti alla base del riconoscimento di un’indole diretta a commettere reati servendosi di soggetti vulnerabili) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato;
rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione ravvisandone l’illogicità con riferimento al diniego del giudizio di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. sull’aggravante e la recidiva contestata, nonchØ sulla dosimetria della pena non Ł consentito della legge in questa sede in quanto totalmente reiterativo, oltre che manifestamente infondato in mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello che ha motivato sul punto in modo logico e persuasivo, evidenziando la tendenza recidivante del ricorrente (si vedano in particolare le pag. 3 e 4 della sentenza impugnata);
che deve essere ribadito il principio secondo il quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed
Ord. n. sez. 1370/2026
CC – 27/01/2026
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicchØ Ł inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, COGNOME NOME, Rv. 281217-01; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, COGNOME, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01) circostanza non ricorrente nel caso di specie; rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 27/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME