Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45057 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45057 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TERLIZZI il 05/07/1974
avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha confermato la condanna irrogata per tre ca di imputazione contestati ai sensi dell’art.624bis cod.pen. (due dei qua riqualificati sotto l’ambito dell’art.624 cod.pen.).
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto meramente reiterativo di ragioni già esaminate dal giudice d’appello.
Va quindi osservato che questa Corte ha costantemente ribadito come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi ch riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.
La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non sol per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., all’inammissibili della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, COGNOME non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, COGNOME, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693).
E, altresì, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazion di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, COGNOME, Rv. 260608; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970).
Nel caso di specie, in ordine al primo motivo inerente alla riqualificazione d uno dei fatti sotto la specie del tentativo, la Corte territoriale ha fatto co applicazione del principio in base al quale il criterio distintivo tra consumazion tentativo nel reato di furto risiede nella circostanza che l’imputato consegua, anc se per breve tempo e come nel caso di specie, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016 Sez. 5, n. 36022 del 14/07/2022, Borisov, Rv. 283649).
Manifestamente infondato e reiterativo deve ritenersi anche il secondo motivo di ricorso, con il quale è stata chiesta la derubricazione del reato contesta capo c), atteso che la Corte territoriale – con motivazione immune da vizio di illogicità – ha rilevato come (sulla base dell’esame delle videocamere sorveglianza) l’impossessamento della res sia avvenuta in relazione a un bene che si trovava nella materiale disponibilità della persona offesa e quindi sottra previo strappo; in coerente applicazione del principio in base al quale lo “strappo di cui all’art. 624bis cod. pen., è una condotta connotata da un qualche grado violenza, seppur esercitata sulla cosa e non sulla persona, direttamente finalizza allo spossessamento del bene (Sez. 5, n. 44976 del 09/06/2016, El Mekaoui, Rv. 268148).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente