Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
Quando un cittadino viene condannato in primo grado, ha il diritto di impugnare la sentenza. Tuttavia, l’impugnazione deve rispettare precise regole, soprattutto se arriva al vaglio della Corte di Cassazione. Un caso recente ci offre l’occasione per approfondire il concetto di ricorso inammissibile, specialmente quando questo si basa su contestazioni che non rientrano nelle competenze della Suprema Corte. Con l’ordinanza in esame, i giudici hanno ribadito un principio fondamentale: la Cassazione è giudice della legge, non dei fatti.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna all’Appello in Cassazione
La vicenda ha origine da una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Teramo nei confronti di un individuo, ritenuto responsabile di un reato ambientale previsto dal Testo Unico Ambientale (d.lgs. n. 152 del 2006). Nello specifico, la condanna riguardava un illecito punito con la sola pena dell’ammenda.
Proprio perché la condanna prevedeva esclusivamente una sanzione pecuniaria, l’atto di appello proposto dall’imputato è stato trasmesso direttamente alla Corte di Cassazione, come previsto dal codice di procedura penale. L’imputato, attraverso il suo ricorso, contestava la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale, sostenendo che l’utilizzo delle acque reflue fosse diverso da quello accertato durante il processo, basandosi sulle prove dichiarative e documentali ammesse.
Analisi del ricorso inammissibile per motivi di merito
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella natura delle doglianze presentate dal ricorrente. L’impugnazione conteneva esclusivamente ‘censure di merito’. In altre parole, l’appellante non lamentava un’errata applicazione della legge da parte del Tribunale, ma contestava nel merito la valutazione delle prove e la ricostruzione fattuale che aveva portato alla sua condanna. Egli chiedeva, in sostanza, una nuova valutazione del materiale probatorio, un compito che non spetta alla Suprema Corte.
Il Ruolo della Corte di Cassazione
È fondamentale comprendere che il sistema giudiziario italiano prevede diversi gradi di giudizio con funzioni distinte. Mentre i tribunali di primo e secondo grado (Corte d’Appello) esaminano sia le questioni di fatto che quelle di diritto, la Corte di Cassazione svolge un ‘giudizio di legittimità’. Il suo compito non è decidere se l’imputato ‘ha fatto o non ha fatto’ una certa cosa, ma verificare se i giudici precedenti hanno applicato correttamente le norme di legge e seguito le corrette procedure. Pertanto, un ricorso che si limita a proporre una diversa lettura dei fatti è, per sua natura, estraneo a questo tipo di giudizio.
Le motivazioni della decisione
La Corte ha ritenuto che le argomentazioni del ricorrente fossero ‘inidonee a radicare un giudizio di legittimità’. Poiché le censure erano esclusivamente di merito, volte a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella accertata dal giudice di primo grado, il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile. La Suprema Corte non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella, logicamente motivata, del giudice di merito.
Le conclusioni e le implicazioni pratiche
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze significative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna è diventata definitiva. In secondo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione serve da monito: un’impugnazione in Cassazione deve essere fondata su vizi di legittimità specifici (come la violazione di legge o il vizio di motivazione) e non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. Affidarsi a un legale esperto per valutare la fondatezza e la corretta impostazione di un ricorso è cruciale per evitare esiti sfavorevoli e ulteriori oneri economici.
Perché un ricorso basato solo su questioni di fatto è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Perché la Corte di Cassazione svolge un ‘giudizio di legittimità’, limitato al controllo della corretta applicazione della legge e della logicità della motivazione, senza poter riesaminare e rivalutare i fatti del processo già accertati dal giudice di merito.
Cosa accade quando una sentenza di condanna prevede solo la pena dell’ammenda?
Secondo l’art. 568, comma 5, del codice di procedura penale, l’appello proposto contro una sentenza che ha inflitto la sola pena dell’ammenda viene trasmesso e trattato direttamente come ricorso per Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle Ammende, il cui importo è stabilito dal giudice. In questo caso, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26710 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26710 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NERETO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/03/2022 del TRIBUNALE di TERAMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’atto di appello proposto da COGNOME NOME, avverso la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Teramo in data 09/03/2022, è stato trasmesso a questa Suprema Corte, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., essendo stata irrogata all’imputato la sola pena dell’ammenda, in relazione al reato ascrittogli di cui all’art. 137, comma 14, d.lgs. n. 152 del 2006;
rilevato che l’impugnazione contiene censure esclusivamente di merito, volte a prospettare un utilizzo delle acque reflue diverso rispetto a quello accertato con le prove dichiarative e documentali ammesse dal Tribunale;
ritenuto che tali doglianze siano inidonee a radicare un giudizio di legittimità, e che pertanto il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 19 aprile 2024
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Il Presidente