Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Fatto
Quando un ricorso arriva in Corte di Cassazione, le regole del gioco cambiano. Non si tratta più di discutere se i fatti si siano svolti in un modo o in un altro, ma solo se la legge sia stata applicata correttamente. Una recente ordinanza ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile presentato contro una condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Vediamo nel dettaglio la vicenda e le motivazioni della Corte.
I Fatti del Caso: Aggressione e Condanna
Il caso trae origine da una condanna per il reato previsto dall’art. 337 del codice penale, ovvero resistenza a pubblico ufficiale. Un individuo era stato ritenuto colpevole per aver aggredito fisicamente dei militari con calci e pugni. La Corte d’Appello aveva confermato la sua responsabilità, basandosi sulle dichiarazioni dei verbalizzanti che avevano descritto la condotta come palesemente minatoria e violenta.
Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, tentando di ribaltare il verdetto.
L’Appello e le Argomentazioni Difensive
Nel suo ricorso, l’imputato non ha contestato un errore nell’applicazione della legge, ma ha proposto una diversa interpretazione delle prove. In sostanza, ha sostenuto che la sua condotta non avesse quella idoneità minatoria necessaria per configurare il reato, offrendo una valutazione alternativa delle dichiarazioni raccolte durante il processo. Questo approccio si è rivelato la causa della sua sconfitta in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Cassazione: Perché il ricorso è inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere le argomentazioni difensive. I giudici hanno chiarito che i motivi presentati non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. Essi, infatti, non evidenziavano vizi giuridici nella sentenza impugnata, ma si limitavano a essere “mere doglianze in punto di fatto”.
Il ruolo della Cassazione non è quello di un terzo grado di giudizio sul merito, ma di un organo che controlla la corretta applicazione delle norme giuridiche (giudizio di legittimità). Chiedere ai giudici supremi di riconsiderare le prove e le testimonianze, proponendo una lettura dei fatti diversa da quella stabilita nei gradi precedenti, è un’operazione non permessa. Per questo motivo, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Spese Processuali e Ammenda
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è stata duplice. In primo luogo, la condanna è diventata definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: il ricorso in Cassazione deve essere fondato su precise questioni di diritto, altrimenti si risolve non solo in un insuccesso, ma anche in un ulteriore onere economico.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non riguardavano errori di diritto, ma erano semplici contestazioni sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle prove, attività che non rientrano nelle competenze della Corte di Cassazione.
Cosa non può fare la Corte di Cassazione in sede di legittimità?
La Corte di Cassazione non può riesaminare il merito della vicenda, né procedere a una nuova e alternativa valutazione delle prove, come le dichiarazioni dei testimoni. Il suo compito è limitato al controllo della corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del suo ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21790 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21790 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede d legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla scorta d un’alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti in merito alla idoneità minatoria della condotta risoltasi nell’aggressione a calci e pugni all’indirizzo dei militari;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 22 aprile 2024