Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per chiarire un concetto fondamentale del processo penale: la differenza tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La vicenda in esame si conclude con una dichiarazione di ricorso inammissibile, una decisione che sottolinea come non sia possibile utilizzare l’ultimo grado di giudizio per ridiscutere i fatti, ma solo per contestare l’applicazione della legge. Analizziamo insieme i dettagli di questa ordinanza per comprendere le ragioni dietro questa pronuncia.
I Fatti del Processo
Due soggetti, a seguito di una condanna emessa dalla Corte d’Appello, decidevano di presentare ricorso per Cassazione. La loro difesa si articolava su diversi punti, che miravano a smontare la decisione dei giudici di merito contestando sia l’elemento psicologico del reato di resistenza a pubblico ufficiale, sia la presenza di un’aggravante, oltre a richiedere il riconoscimento di circostanze a loro favore.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Cassazione
I ricorrenti hanno basato la loro impugnazione su cinque motivi principali. Tuttavia, la Suprema Corte li ha ritenuti tutti, per ragioni diverse, non meritevoli di accoglimento, giungendo a una declaratoria di inammissibilità. Vediamo perché.
Il ricorso inammissibile e la riproposizione dei fatti
I primi due motivi di ricorso riguardavano l’elemento psicologico del reato di resistenza (art. 337 c.p.) e un’aggravante (art. 61 n. 2 c.p.). I ricorrenti sostenevano di aver opposto una mera resistenza passiva e di non essere consapevoli di trovarsi di fronte a personale di polizia giudiziaria. La Cassazione ha liquidato queste doglianze come una semplice ‘reiterata deduzione in fatto’. In altre parole, la difesa stava chiedendo alla Suprema Corte di rivalutare le prove e la ricostruzione degli eventi, un compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado (i cosiddetti giudici di merito). La Cassazione, in qualità di giudice di legittimità, non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella già motivata nella sentenza impugnata.
Questioni non dedotte in appello e discrezionalità del giudice
Il terzo motivo, relativo all’esclusione della recidiva per uno degli imputati, è stato respinto perché la questione non era stata sollevata specificamente nel precedente atto d’appello. Questo principio processuale impedisce di introdurre per la prima volta in Cassazione argomenti che dovevano essere discussi nei gradi precedenti.
Anche il quarto e il quinto motivo, inerenti al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), sono stati rigettati. La Corte ha chiarito che queste decisioni rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito. Un ricorso in Cassazione può censurare tale potere solo se la motivazione è palesemente illogica o assente, ma non se è semplicemente una valutazione con cui la difesa non concorda. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una giustificazione corretta e logica per le sue scelte.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha ribadito un principio cardine del nostro ordinamento: il suo ruolo non è quello di un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. La sua funzione è quella di garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali. I motivi di ricorso, pertanto, devono evidenziare specifici errori di diritto (violazione di legge o vizio di motivazione) e non possono limitarsi a una generica riproposizione delle tesi difensive già respinte, né a una critica sulla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito. La decisione sottolinea come ogni tentativo di trasformare il giudizio di legittimità in un’ulteriore istanza di merito sia destinato al fallimento.
Le conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante: per adire la Corte di Cassazione è indispensabile formulare censure precise e pertinenti, focalizzate su questioni di diritto. Un ricorso basato sulla speranza di una nuova e diversa valutazione dei fatti non solo non ha possibilità di successo, ma comporta anche conseguenze economiche negative. La declaratoria di inammissibilità, infatti, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, rendendo la sentenza di condanna definitiva.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili?
La Corte ha ritenuto i ricorsi inammissibili perché i motivi presentati erano essenzialmente una riproposizione di questioni di fatto già decise dalla Corte d’Appello, una critica generica ai poteri discrezionali del giudice di merito o sollevavano questioni non specificamente dedotte nel precedente grado di giudizio.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare come sono andati i fatti?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, il che significa che il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non può riesaminare le prove o ricostruire diversamente i fatti del processo.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, la legge prevede che il ricorrente sia condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7045 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7045 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che quanto al primo motivo in ordine all’elemento psicologico del reato di cui all’art. 337 cod. pen., trattasi di reiterata deduzione in fatto che non può trovare accesso in sede di legittimità in relazione all’incensurabile rigetto della prospettata versione difensiva in ordine alla resistenza passiva e della mancata consapevolezza di trovarsi al cospetto di personale di polizia giudiziaria (v. pg. 4 e sg. della sentenza);
Ritenuto che il secondo motivo sulla aggravante di cui all’art. 61 n. 2 cod. pen. è del pari generica riproposizione in fatto alla quale la Corte ha dato corretta risposta (v. pg. 6 della sentenza);
Ritenuto che il terzo motivo sulla esclusione della recidiva a carico di NOME COGNOME attiene a questione di fatto non specificamente devoluta in appello;
Ritenuto che il quarto motivo in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche costituisce generica censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito (v. pg. 6 della sentenza);
Ritenuto che il quinto motivo sul mancato riconoscimento della ipotesi di cui all’art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato rispetto alle incensurabili ragioni ostative, in diritto e in fatto, poste a base della decisione (v. pg. 6 della sentenza);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29.01.2024