Ricorso inammissibile in Cassazione: il limite tra diritto e fatto
Quando un ricorso arriva in Corte di Cassazione, non tutte le doglianze possono essere esaminate. Un’ordinanza recente ha chiarito ancora una volta la netta distinzione tra questioni di legittimità, di competenza della Suprema Corte, e questioni di fatto, che non possono essere rivalutate in tale sede. Il caso ha portato alla dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme la vicenda e le ragioni di questa decisione.
I fatti del processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’appello nei confronti di un individuo, ritenuto penalmente responsabile per reati gravi: detenzione di un’arma clandestina, ricettazione della stessa e detenzione di munizioni. La sentenza di secondo grado aveva confermato la colpevolezza dell’imputato, pur ridimensionando la pena inflitta in primo grado.
Nonostante la parziale riforma della pena, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, affidando la sua difesa a due argomenti principali: la mancata concessione delle attenuanti generiche e la presunta erronea quantificazione della pena (la cosiddetta dosimetria).
Il ricorso inammissibile e i motivi della Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha rapidamente liquidato, dichiarandolo inammissibile. La Corte non è entrata nel merito delle richieste dell’imputato, ma si è fermata a un livello precedente, quello procedurale. I giudici hanno infatti stabilito che le censure sollevate erano di natura puramente fattuale. I motivi del ricorso sono stati definiti ‘assertivi, reiterativi e di puro fatto’, ovvero argomentazioni che si limitavano a riproporre una diversa valutazione dei fatti già esaminati dai giudici di merito, senza individuare una specifica violazione di legge.
Le motivazioni della decisione
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: il ruolo della Cassazione come giudice di legittimità. Questo significa che la Corte non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici dei gradi precedenti. Il suo compito è verificare che la legge sia stata interpretata e applicata correttamente. Le questioni relative alla concessione delle attenuanti generiche o alla quantificazione della pena rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, e possono essere contestate in Cassazione solo se la motivazione della sentenza impugnata è manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente.
Nel caso specifico, il ricorrente non ha evidenziato vizi di questo tipo, ma ha tentato di ottenere una nuova e più favorevole valutazione delle circostanze, un’operazione preclusa nel giudizio di legittimità. Di conseguenza, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: un ricorso deve essere fondato su precise questioni di diritto e non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. La dichiarazione di ricorso inammissibile non è una mera formalità, ma comporta conseguenze concrete, come la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro. Questa decisione serve da monito sull’importanza di strutturare un ricorso in Cassazione in modo tecnicamente corretto, concentrandosi esclusivamente sulla violazione o errata applicazione delle norme di legge.
Per quali reati era stato condannato l’imputato nei gradi di merito?
L’imputato era stato condannato per detenzione di arma clandestina, ricettazione e detenzione di munizioni.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure sollevate, relative alla negazione delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena, erano state ritenute assertive, ripetitive e di puro fatto, materie che non possono essere esaminate nel giudizio di legittimità.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la decisione della Cassazione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14060 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 20/03/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14060 Anno 2025
Presidente: COGNOME
SETTIMA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente –
Ord. n. sez. 4492/2025
Relatore –
CC – 20/03/2025
R.G.N. 1743/2025
ALESSANDRO CENTONZE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVELLINO il 27/07/1991
avverso la sentenza del 18/12/2024 della Corte d’appello di Napoli
Dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata, confermativa della penale responsabilità dell’imputato in ordine ai reati di detenzione di arma clandestina, ricettazione e detenzione di munizioni;
esaminato il ricorso;
Ritenuto che esso espone, in tema di negazione delle attenuanti generiche di dosimetria della pena (quest’ultima, peraltro, ridimensionata in sede di gravame), censure assertive, reiterative e di puro fatto, che non possono trovare cittadinanza nel giudizio di legittimità;
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/03/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME