Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio
Quando un imputato decide di impugnare una sentenza di condanna fino all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, deve fare i conti con regole procedurali molto rigide. Un esempio emblematico ci viene fornito da una recente ordinanza, che ha dichiarato un ricorso inammissibile perché fondato su questioni non pertinenti al giudizio di legittimità. Questo caso ci offre lo spunto per chiarire quando e perché la Suprema Corte respinge un ricorso senza nemmeno entrare nel merito della questione.
I Fatti del Caso e la Condanna in Appello
Il caso in esame riguarda un individuo condannato dalla Corte d’Appello di Roma per una serie di reati, tra cui furto in abitazione (art. 624-bis c.p.), resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. La condanna si basava su un quadro probatorio che i giudici di merito avevano ritenuto solido e convincente per affermare la sua piena responsabilità.
Il Ricorso per Cassazione
Nonostante la condanna, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione. L’unica doglianza sollevata riguardava la qualificazione giuridica del furto. Secondo la difesa, il reato non si era consumato, ma si era fermato allo stadio del tentativo, poiché non si era verificato un completo spossessamento della refurtiva ai danni della persona offesa. Su questa base, si chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La Cassazione, in quanto giudice di legittimità, non può riesaminare i fatti del processo o valutare nuovamente le prove, compiti che spettano esclusivamente al Tribunale e alla Corte d’Appello.
Analisi dei motivi del rigetto
I giudici hanno sottolineato come i motivi del ricorso fossero semplici ‘doglianze in punto di fatto’, ovvero contestazioni sulla ricostruzione degli eventi, già ampiamente e correttamente valutate dalla Corte d’Appello. Il ricorso era una mera riproposizione di censure già respinte, senza una critica puntuale delle argomentazioni giuridiche della sentenza impugnata e senza indicare le ragioni di diritto che ne giustificassero l’annullamento. Questo approccio è stato ritenuto non conforme ai requisiti essenziali dell’atto di impugnazione, come stabilito anche dalle Sezioni Unite della stessa Corte.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte di Appello, secondo la Cassazione, era logica, congrua e giuridicamente corretta. I giudici di merito avevano dato conto in modo esauriente degli elementi di prova che dimostravano la responsabilità dell’imputato, compreso il tema cruciale dello spossessamento della refurtiva. Il ricorrente, invece di contestare la corretta applicazione della legge, ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti, cosa non consentita in sede di legittimità. Di conseguenza, non essendoci vizi di legittimità da sanare, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Essendo il ricorso inammissibile per colpa del ricorrente, quest’ultimo è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un concetto fondamentale: il ricorso per Cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È uno strumento volto a garantire l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione della legge. Proporre un ricorso basato esclusivamente su una diversa lettura delle prove, senza individuare specifici errori di diritto nella sentenza impugnata, porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. È quindi cruciale che i motivi di ricorso siano formulati con rigore tecnico, concentrandosi unicamente sulle violazioni di legge.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non sollevava questioni di diritto, ma si limitava a contestare la ricostruzione dei fatti già valutata correttamente dalla Corte di Appello. Tali motivi, definiti ‘mere doglianze in punto di fatto’, non sono ammessi nel giudizio di Cassazione.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono riproduttivi di censure già vagliate?
Significa che il ricorrente ha ripresentato le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dal giudice del grado precedente, senza fornire una critica specifica e argomentata delle motivazioni della sentenza impugnata, come richiesto dalla legge per un valido ricorso.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
A norma dell’art. 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) a favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11010 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11010 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 21/04/1974
avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Motivi della decisione
NOMECOGNOME ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 624-bis, 337, 582, 585, 61, n. 2 cod. pen., ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza in epigrafe deducendo violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, ritenendo il fatto di cui all’art. 624-bis cod. p mero tentativo e non già reato consumato.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi di cui al ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto e sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; inoltre, non sono scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e d correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione v. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, in tema di motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, infatti, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e, pertanto, immune da vizi di legittimità. Infatti, i giudici di merito hanno dat conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, con particolare riferimento alla attendibilità del quadro probatorio e al tema dell’avvenuto spossessamento della refurtiva nei confronti della persona offesa.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.