Ricorso Inammissibile: La Cassazione non Riesamina i Fatti
Quando un ricorso arriva in Corte di Cassazione, non tutte le doglianze possono essere ascoltate. Una recente ordinanza ha ribadito un principio fondamentale: la Corte è giudice di legittimità, non di merito. Questo significa che un ricorso inammissibile è tale se si limita a contestare la valutazione dei fatti già operata nei gradi precedenti, come nel caso che analizzeremo, relativo alla detenzione di un’arma da sparo.
I Fatti del Caso: Detenzione e Porto Illegale di Arma
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per i reati di detenzione e porto illegale di un’arma comune da sparo. Dopo una prima sentenza, la Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la decisione, riducendo la pena inflitta all’imputato. Nonostante la riduzione, l’imputato decideva di proseguire la sua battaglia legale, presentando ricorso alla Corte di Cassazione.
L’Appello in Cassazione e le Censure dell’Imputato
Nel suo ricorso, l’imputato non ha contestato un’errata applicazione della legge, ma ha sollevato questioni puramente fattuali. In particolare, ha sostenuto che l’arma in questione non potesse essere resa funzionante in modo agevole, in contrasto con quanto accertato dal consulente tecnico durante il processo. Le sue argomentazioni si basavano su affermazioni generiche e non dimostrate, come la presunta difficoltà nel reperire il ‘gruppo di scatto’ necessario per riparare l’arma.
La Decisione della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato che il tentativo di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti è un’operazione non consentita in sede di legittimità.
La Distinzione tra Questione di Fatto e di Diritto
Il cuore della decisione risiede nella netta separazione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. I tribunali di primo e secondo grado analizzano le prove, ascoltano i testimoni e ricostruiscono i fatti. La Corte di Cassazione, invece, ha il solo compito di verificare che la legge sia stata interpretata e applicata correttamente. Contestare la funzionalità di un’arma sulla base di una propria valutazione alternativa delle prove tecniche è una ‘censura in punto di fatto’ e, come tale, esula completamente dalle competenze della Suprema Corte.
La Condanna alle Spese e alla Cassa delle Ammende
L’inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze economiche per il ricorrente. In primo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, data la palese infondatezza e la natura delle censure, la Corte ha ravvisato profili di colpa nel suo operato, condannandolo a versare un’ulteriore somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è chiara e lineare: il ricorrente ha tentato di trasformare la Cassazione in un terzo grado di giudizio di merito, chiedendo una nuova valutazione delle prove tecniche. I giudici hanno specificato che le affermazioni del ricorrente erano ‘generiche, rivalutative e indimostrate’, e quindi non potevano in alcun modo scalfire la ricostruzione operata nei gradi precedenti, fondata su una consulenza tecnica. Proporre un ricorso basato su tali argomenti denota una colpa, poiché introduce un’impugnazione priva dei presupposti di legge, causando un inutile dispendio di risorse giudiziarie.
Le Conclusioni
Questa ordinanza serve come monito: il ricorso in Cassazione deve essere fondato su precise violazioni di legge o vizi di motivazione logico-giuridica. Non può essere utilizzato come un’ultima spiaggia per cercare di ottenere una diversa e più favorevole ricostruzione dei fatti. La conseguenza di un ricorso che non rispetta questi limiti non è solo il rigetto, ma anche una condanna economica che sanziona l’abuso dello strumento processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure sollevate dal ricorrente erano puramente di fatto, ossia contestavano la valutazione delle prove (in particolare, la funzionalità dell’arma), cosa che non è permessa in sede di legittimità davanti alla Corte di Cassazione.
Qual è la differenza tra un’obiezione di fatto e una di diritto in un ricorso per Cassazione?
Un’obiezione di fatto riguarda la ricostruzione degli eventi o la valutazione delle prove (es. ‘l’arma non era funzionante’). Un’obiezione di diritto riguarda invece la presunta violazione o errata applicazione di una norma giuridica da parte dei giudici dei gradi precedenti. La Corte di Cassazione si occupa solo delle seconde.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato a pagare sia le spese processuali sia un’ulteriore somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa ravvisata nella proposizione di un ricorso palesemente infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1337 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1337 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il 18/08/1987
avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
LETTO
il ricorso per cassazione proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale, in parziale riforma di quella di primo grado, è stata ridotta la inflitta al predetto, in quanto ritenuto responsabile dei reati di detenzione e porto ille arma comune da sparo;
RILEVATO
che il ricorrente, denunziando violazione di legge senza neppure indicare a quale disposizione voglia riferirsi, svolge censure tutte non consentiti in sede di legittimità, in q puramente in punto di fatto: si asserisce, infatti, in contrasto con le conclusioni del consule tecnico, che l’arma indicata nel capo di imputazione potesse essere resa funzionante in modo non agevole, sulla base di generiche, rivalutative e indimostrate affermazioni, come in particolare quelle riferite all’evenienza della non facile reperibilità del “gruppo di scatto”;
RITENUTO
pertanto, che il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, in ragione dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2024.