Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i confini invalicabili del giudizio di legittimità, dichiarando un ricorso inammissibile perché fondato su motivi di fatto e su richieste non avanzate nei precedenti gradi di giudizio. Questa pronuncia offre un’importante lezione sui requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione, in particolare quando si contesta la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di rapina, confermata sia in primo grado che dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnato alla decisione, decideva di presentare ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza per cercare di ribaltare l’esito del processo.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Il ricorrente basava la sua difesa su due argomenti principali:
1. Vizio di motivazione: Contestava la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina, sostenendo che la motivazione della Corte d’Appello fosse carente. Questo motivo, tuttavia, si articolava in una critica alla valutazione delle prove e alla ricostruzione dei fatti, aspetti tipicamente riservati al giudizio di merito.
2. Richiesta di non punibilità: Per la prima volta in sede di legittimità, l’imputato chiedeva il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
La Decisione della Corte: il ricorso è inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale che limitano strettamente il potere di intervento della Suprema Corte. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato in modo dettagliato le ragioni dell’inammissibilità.
Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici hanno sottolineato che le censure del ricorrente erano aspecifiche e si risolvevano in una richiesta di rilettura degli elementi probatori. Questo tipo di valutazione esula completamente dai poteri della Corte di Cassazione, il cui compito è quello di verificare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità) e non di riesaminare i fatti (giudizio di merito). La Corte ha evidenziato come la sentenza d’appello, in una situazione di “doppia conforme”, avesse fornito una motivazione logica, completa e coerente, non attaccabile in sede di legittimità.
Relativamente al secondo motivo, la Corte ha stabilito che la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p. era tardiva. L’art. 606, comma terzo, del codice di procedura penale impedisce di dedurre per la prima volta in Cassazione questioni che non siano state sollevate con l’atto di appello. Poiché il ricorrente non aveva avanzato tale richiesta né nell’appello né durante la discussione davanti alla Corte territoriale, la sua doglianza non poteva essere accolta. Inoltre, i giudici hanno osservato come la richiesta di tenuità del fatto fosse del tutto incompatibile con la gravità degli effetti causati dalla condotta, già valutata dai giudici di merito per escludere un’altra attenuante.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. I motivi devono essere specifici, pertinenti a questioni di diritto e non possono introdurre richieste nuove e tardive. La decisione serve da monito sulla necessità di articolare tutte le istanze difensive nei tempi e nei modi corretti, ovvero nei gradi di merito, pena l’inammissibilità in sede di legittimità.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Un motivo di ricorso è inammissibile quando è aspecifico o quando si limita a richiedere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività che spetta esclusivamente ai giudici di merito e non alla Corte di Cassazione nel suo ruolo di giudice di legittimità.
È possibile chiedere per la prima volta in Cassazione l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
No, secondo l’ordinanza non è possibile. La richiesta è considerata tardiva e quindi inammissibile se non è stata avanzata nell’atto di appello o durante il giudizio di secondo grado, come previsto dall’art. 606, comma terzo, del codice di procedura penale.
Perché la Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile in questo caso specifico?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo era una critica di merito sulla ricostruzione dei fatti, mentre il secondo motivo, relativo alla tenuità del fatto, era una richiesta tardiva e, comunque, incompatibile con la gravità della condotta del ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36294 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36294 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
rilevato che l’unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reat rapina è aspecifico ed articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto a fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della C Cessazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento dell decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione valutazione dei fatti;
rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine contestati reati di rapina (vedi pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata), t ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e del razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede rilevato che l’ulteriore doglianza con cui il ricorrente chiede il riconosciment della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. non è consentita p tardiva. Il ricorrente non ha avanzato tale richiesta nell’atto di appel all’udienza di discussione del giudizio di appello del 29.02.2024. La questio dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la p volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all’art. 606, comma terzo, c proc. pen., se il predetto articolo, come nella specie, «era già in vigore alla della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sull relativa causa di esclusione della punibilità» (Sez. 3, n. 19207 del 16/03/201 Celentano, Rv. 269913-01; da ultimo Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, COGNOME, Rv. 282773-01 e Sez. 5, n. 27567 del 05/05/2023, Porasso, non massinnata);
rilevato, peraltro, che l’invocata tenuità del fatto è del tutto incompatibil quanto argomentato dai giudici di appello in ordine all’insussistenza dell’invoca attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. in considerazione della gravità effetti causati dalle condotte del ricorrente (vedi pagg. 2 e 3 della sent impugnata)
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 settembre 2024.