Ricorso Inammissibile in Cassazione: Il Caso della Falsità Ideologica
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere la natura e i limiti di questo giudizio. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio pratico, dichiarando un ricorso inammissibile perché fondato su questioni di fatto anziché di diritto. Questo caso riguarda una condanna per il reato di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e sottolinea un principio cardine del nostro ordinamento processuale: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito.
I Fatti del Caso: La Condanna per Falsità Ideologica
Un cittadino era stato condannato sia in primo grado sia in appello per il delitto di falsità ideologica. Secondo l’accusa, confermata nei precedenti gradi di giudizio, l’imputato aveva reso dichiarazioni non veritiere in un atto pubblico, integrando così la fattispecie di reato. La difesa, non accettando la decisione della Corte di Appello di Messina, ha deciso di proporre ricorso per Cassazione.
Il Motivo del Ricorso: Una Critica all’Elemento Soggettivo
L’unico motivo di ricorso presentato dalla difesa si concentrava sulla presunta violazione di legge riguardo la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. In altre parole, si sosteneva che mancasse il dolo, ovvero la coscienza e la volontà di commettere il reato. La difesa asseriva che il proprio assistito non avesse agito con l’intento di attestare il falso, chiedendo di fatto una riconsiderazione delle prove che avevano portato alla sua condanna.
La Decisione della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. La decisione si basa su una regola fondamentale del processo penale: il giudizio di legittimità, proprio della Cassazione, non serve a rivalutare le prove o a ricostruire i fatti in modo alternativo. Il ricorso, secondo i giudici, si traduceva in ‘mere doglianze in punto di fatto’. Questo significa che l’appellante non ha evidenziato un errore nell’applicazione della legge da parte dei giudici di merito, ma ha semplicemente proposto una propria interpretazione dei fatti, più favorevole, sperando che la Cassazione la facesse propria. Tale richiesta esula completamente dalle competenze della Suprema Corte.
Le Motivazioni
I giudici hanno ribadito un orientamento giurisprudenziale consolidato. Un motivo di ricorso che mira a una ‘ricostruzione alternativa e più favorevole degli elementi di prova’ è precluso in sede di legittimità. Questo tipo di censura è ammissibile solo se si dimostrano ‘manifeste illogicità motivazionali o macroscopiche carenze’ nella sentenza impugnata, vizi che in questo caso non sono stati riscontrati. La Corte ha inoltre qualificato il motivo di ricorso come ‘estremamente generico’, un ulteriore profilo di inammissibilità. Di conseguenza, non potendo entrare nel merito delle argomentazioni fattuali, il ricorso è stato respinto.
Le Conclusioni
La pronuncia conferma che la strada per la Cassazione è stretta e ben definita. Non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione delle prove fatta dal giudice di primo grado o d’appello. Per avere successo, un ricorso deve individuare specifici errori di diritto o vizi logici evidenti e gravi nella motivazione della sentenza. In caso contrario, come avvenuto in questa vicenda, il risultato è una declaratoria di ricorso inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si basava su critiche relative alla valutazione dei fatti e delle prove (doglianze in punto di fatto), anziché su presunti errori nell’applicazione della legge (questioni di diritto), che sono gli unici ammissibili dinanzi alla Corte di Cassazione.
Cosa significa che un motivo di ricorso si risolve in ‘mere doglianze in punto di fatto’?
Significa che il ricorrente non contesta un’errata interpretazione o applicazione di una norma giuridica, ma chiede alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove per arrivare a una ricostruzione dei fatti diversa e più favorevole, un compito che non rientra nelle competenze del giudice di legittimità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo specifico caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31263 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31263 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SANT’AGATA DI MILITELLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di falsità ideologica commessa dal privato in att pubblico;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato contestato in relazion al quale si asserisce il difetto dell’elemento soggettivo doloso non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto.
Invero, è inammissibile il motivo di ricorso formulato secondo schemi di censura non consentiti in sede di legittimità, in quanto si risolvono in mere doglíanze in punto fattom funzionali ad ottenere una ricostruzione alternativa e più favorevole degli elementi di prova, preclusa in sede di legittimità, in mancanza di manifeste illogicità motivaziona o macroscopiche carenze del provvedimento impugnato (cfr., in tema, l’orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e, tra le più recenti pronunce, Sez. 6, 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482);
2.1. Rilevato, altresì, che il motivo di censura è anche estremamente generico;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente