Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8313 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8313 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME NOME MOTTOLA IL DATA_NASCITA
COGNOME NOME NATA PUTIGNANO IL DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE DI APPELLO DI LECCE, SEZ. DISTACCATA DI
TARANTO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto che i ricorsI vengano dichiarati inammissibili;
udite le conclusioni della parte civile costituita, con l’AVV_NOTAIO, che ha chiesto che i ricorsi vengano rigettati, con deposito conclusioni e nota spese; udite le conclusioni del difensore AVV_NOTAIO, che ha insistito nei motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO E CONS:WERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto del 28702/2022, con la quale COGNOME NOME e
COGNOME NOME sono stati condannati alla pena di giustizia per il reato ascritto in rubrica (artt. 110, 640 cod. pen.).
COGNOME e COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. GLYPH Violazione di legge in relazione agli artt. 640-646 cod. pen.; vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica per aver ritenuto la ricorrenza del dolo in riferimento al delitto di cui all’art. 640 cod. p atteso il richiamato elemento di programmazione quanto alla truffa all’AGEA basata sulla comunicazione di una somma superiore rispetto a quella effettivamente spettante. La ricostruzione della Corte di appello è infondata ed erronea, atteso che il primo acquirente, ovvero il COGNOME, poteva trasmettere all’RAGIONE_SOCIALE solo quanto il produttore aveva comunicato mediante le fatture; la preordinazione di una truffa in tal senso non è configurabile. Gli artifici e raggiri potevano eventualmente essere riferito ad una fase successiva, con necessaria riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 646 cod. pen.
2.2. GLYPH Violazione di legge e vizio della motivazione in tutte le sue forme in relazione all’art. 165 cod. pen. con riferimento al COGNOME NOME; il giudice di appello, nel confermare una provvisionale di euro 5000,00, ha omesso di motivare in modo apprezzabile in ordine alle condizioni economiche del COGNOME, emergendo dagli atti la condizione di fallito dello stesso e dunque l’impossibilità di adempiere.
2.3. Violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del dolo della ricorrente COGNOME in relazione al reato contestato in rubrica; nella sentenza di primo grado è del tutto omessa una motivazione sul ruolo, ricavato semplicemente dal suo legame familiare con il COGNOME; la motivazione della Corte di appello sul punto è apodittica, avendo semplicemente affermato che la condotta dei due imputati non può essere frazionata in quanto sorretta dal medesimo intento criminoso.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.
I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi non consentiti e manifestamente infondati.
Il primo e il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente, atteso il riferimento della difesa alla posizione di entrambi in ricorrenti quanto all affermazione di responsabilità in considerazione dell’affermata ricorrenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato. I motivi non sono consentiti, atteso che si risolvono all’evidenza, e in maniera reiterativa, in una proposta di lettura alternativa del merito non consentita in questa sede ((Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01). La Corte di appello ha richiamato dati inequívoci in ordine alla responsabilità ascritta ai ricorrenti (pag. 6. e seg. ricostruendone ruolo specifico e coinvolgimento, tempi e modi della condotta rispettivamente imputata e grado inequivoco di offensività con condotto coordinata e tesa al raggiungimento del medesimo fine di profitto ingiusto, anche in considerazione della piena attendibilità della persona offesa.
Il secondo motivo di ricorso, proposto nell’interesse del COGNOME è manifestamente infondato, oltre che articolato in modo generico ed aspecifico. In tal senso occorre considerare come la Corte di appello abbia correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, sec:ondo il quale in tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all’adempimento dell’obbligo di risarcimento del danno, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell’imputato, salva l’ipotesi in cui emergano situazioni che ne facciano dubitare della capacità economica di adempiere. (In motivazione, la Corte ha osservato che l’interessato non subisce alcun pregiudizio grave ed irreparabile dalla decisione così adottata, potendo sempre allegare, in sede esecutiva, le circostanze che rendono impossibile o grandemente difficoltoso l’adempimento) (Sez. 4, n. 50028 del 04/10/2017, Pastorelli, Rv. 271179-01; Sez. 6, n. 33696 del 06/04/2017, COGNOME, rv. 270041-01; Sez. 3, n. 29996 del 17/05/2016, E., Rv. 267352-01). E d’altra parte la deduzione della difesa si è sin dall’inizio manifestata nella sua genericità, in mancanza di qualsiasi allegazione ed elemento attuale e non contestabile in ordine alla asserita incapacità economica del ricorrente, non apparendo in tal senso sufficiente il mero richiamo al coinvolgimento nella procedura fallirnentare, non indicata e specificata, anche rispetto al suo complessivo esito.
In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende, oltre che alla rifusione delle spese
di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME che si liquidano in complessivi euro 3686,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna inoltre i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME, che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
Così deciso il 12 gennaio 2024.