Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3246 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3246 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia con cui il GIP del Tribunale della medesima città aveva dichiarataTfereíUí 7 ,-(1.u.E. Caputo colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv., 61 nn. 1 e 5, 423 cod. pen., condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo due motivi.
Con il primo deduce violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per omessa riqualificazione del reato contestato nella fattispecie prevista dall’art. 424 cod. pen.
Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per non avere la Corte territoriale concesso le circostanze attenuanti generiche, da stimarsi prevalenti sulle aggravanti contestate.
Con memoria successivamente depositata la Difesa ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovvero generiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge.
3.1. Il primo motivo deduce critiche non consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, di contenuto estremamente generico e incentrate sulla denuncia di inesistenti vizi di contraddittorietà o di illogicità. Nella sentenza impugnata (pag. 4), al contrario, risulta dettagliatamente analizzato il profilo della qualificazione del contestato reato ai sensi dell’art. 423 cod. pen.: trattasi, quindi, di censure che sono pedissequamente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, secondo un corretto argomentare giuridico, dalla Corte territoriale.
3.2. Manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte, è anche il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: va osservato, invero, che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l’onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l’esame di tutti i parametri fissati dall’art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione ovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessi nell’apprezzamento del giudice impugNOME.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo
ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2023.