Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7924 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7924 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a LECCO il 17/08/1980
avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale NOME COGNOME era stato condannato per il reato di cui agli artt. 5 614 cod. pen.;
che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
che il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che so all’evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettua dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di dell’allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 d 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata;
– che, con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente prospetta questioni non consentit nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l’esercita in aderenza ai pri enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta d sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, COGNOME, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata); che la pena per la violazione di domicilio tentata può essere determinata direttamente, atteso che essa è una fattispecie autonoma, risultante dal combinato disposto dagli artt. 56 e 614 cod. pen.;
che entrambi motivi, inoltre, sono privi di specificità, perché meramente reiterativi identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 3, 4 e 5 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontat
che la nota depositata dall’avv. NOME COGNOME non contiene argomentazioni che consentano di superare il vaglio di inammissibilità del ricorso originario;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 29 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente