Ricorso Inammissibile: La Cassazione non Rigiudica i Fatti
Quando un imputato viene condannato, ha il diritto di impugnare la sentenza. Tuttavia, l’accesso alla Corte di Cassazione non è illimitato. Con la presente ordinanza, la Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: non si può presentare un ricorso inammissibile chiedendo ai giudici di legittimità di comportarsi come un terzo giudice del fatto. Analizziamo insieme questo caso per capire i confini tra giudizio di merito e giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un uomo per i reati di tentata rapina impropria e lesioni aggravate. Secondo la ricostruzione dei giudici di primo e secondo grado, l’imputato, dopo aver prelevato della merce in un esercizio commerciale e averla nascosta nel proprio zaino, si era diretto verso l’uscita senza passare dalle casse. Questa condotta, unita all’uso di violenza per tentare di fuggire, aveva portato alla sua condanna a un anno di reclusione e 300 euro di multa, decisione confermata in appello.
Il Ricorso per Cassazione e le Censure dell’Imputato
Non rassegnandosi alla condanna, il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per Cassazione. La difesa ha lamentato una presunta ‘contraddittorietà e manifesta illogicità’ nella motivazione della sentenza d’appello. In sostanza, si contestava il giudizio di responsabilità, cercando di accreditare una versione dei fatti diversa da quella ritenuta provata dai giudici di merito.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le doglianze della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione è chiara e netta: le censure formulate non erano vizi di legittimità, bensì critiche di merito. L’imputato, attraverso il suo difensore, non stava evidenziando una reale illogicità nel ragionamento dei giudici d’appello, ma stava semplicemente riproponendo la propria tesi difensiva, già esaminata e motivatamente respinta in secondo grado.
La Corte Suprema sottolinea che la Corte d’Appello aveva fornito un ‘ampio supporto giustificativo’, privo di profili di ‘illogicità manifesta’. I giudici di merito avevano negato credibilità alla versione dell’imputato (che sosteneva di volersi dirigere alle casse) sulla base di elementi fattuali precisi: l’occultamento della merce nello zaino e la direzione intrapresa verso l’uscita. Questi elementi, secondo la Cassazione, smentivano logicamente gli assunti difensivi. Chiedere alla Cassazione di rivalutare questi fatti equivale a chiederle di svolgere un compito che non le spetta.
Le Conclusioni: L’Importanza dei Limiti del Giudizio di Legittimità
Questa ordinanza è un’importante lezione sul funzionamento del nostro sistema processuale. La Corte di Cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono ridiscutere all’infinito i fatti. Il suo ruolo è quello di ‘giudice della legge’ (giudizio di legittimità), con il compito di assicurare la corretta interpretazione e applicazione delle norme, nonché di verificare che le motivazioni delle sentenze siano logiche e non contraddittorie. Un ricorso che si limita a reiterare censure di merito, senza individuare un vizio di legittimità reale e percepibile, è destinato a essere dichiarato ricorso inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, a conferma della temerarietà della sua impugnazione.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile quando, come in questo caso, si limita a formulare censure che sono sostanzialmente di merito, ovvero chiede una nuova valutazione dei fatti già esaminati dai giudici dei gradi precedenti, senza evidenziare un vero vizio di legittimità come la manifesta illogicità della motivazione.
Cosa significa che un ricorso solleva ‘censure di merito’?
Significa che le critiche mosse alla sentenza impugnata non riguardano errori nell’applicazione della legge o vizi logici del ragionamento del giudice, ma contestano la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove. La Corte di Cassazione non può riesaminare le prove, ma solo verificare la correttezza giuridica e logica della decisione.
In questo caso, perché la tesi difensiva dell’imputato non è stata ritenuta credibile?
La tesi difensiva non è stata ritenuta credibile perché gli elementi probatori acquisiti la smentivano. In particolare, il fatto che l’imputato si fosse diretto verso il varco d’uscita, e non verso le casse, con i prodotti occultati nello zaino, è stato considerato incompatibile con l’intenzione di pagare la merce.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15441 Anno 2019
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15441 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/03/2019
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n. in Svizzera il 28/6/1981
avverso la sentenza resa dalla Corte d’Appello di Roma in data 15/11/2017 -dato atto del rituale avviso alle parti;
-sentita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
FATTO E DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione del Tribunale di Velletri, che – in esito a giudizio abbreviato- aveva riconosciuto l’imputato colpev delitti di tentata rapina impropria e lesioni aggravate ai danni di NOME COGNOME condannandolo alla pena di anni uno di reclusione ed euro 300,00 di multa.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del COGNOME deducendo la contraddittorie e manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità p addebitati al prevenuto.
3. Il ricorso è inammissibile in considerazione della natura sostanzialmente di merito censure formulate, reiterative di rilievi già scrutinati dalla Corte territoriale che li con un ampio supporto giustificativo, esente da profili di illogicità manifesta.
Invero, la sentenza impugnata ha negato credibilità alla tesi difensiva, evidenziando co l’imputato si fosse diretto non alle casse per effettuare il pagamento della merce prele sibbene verso il varco d’uscita, con i prodotti occultati nello zaino, circostanze che smenti gli assunti del prevenuto, come conformemente ritenuto dai giudici di merito in aderenza a emergenze probatorie acquisite.
4.Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento del spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragi d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 15 marzo 2019