Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato dalla Corte di Cassazione, ribadendo un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Quando un ricorso si limita a contestare i fatti, senza sollevare vizi di legge, la sua sorte è segnata. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere le ragioni e le conseguenze.
I Fatti del Caso
Due soggetti, condannati dalla Corte d’Appello di Napoli, hanno presentato ricorso per Cassazione contro la sentenza. Il primo ricorrente ha contestato la correttezza della motivazione che lo riteneva responsabile, chiedendo una rilettura del materiale probatorio. Ha inoltre criticato la determinazione della pena. Il secondo ricorrente ha mosso censure analoghe sulla sua responsabilità e si è lamentato, in termini molto generici, del diniego delle attenuanti generiche e della commisurazione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Di conseguenza, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La decisione si basa sulla natura delle censure mosse, ritenute non idonee a superare il vaglio di legittimità proprio della Cassazione.
Le Motivazioni: Il Ruolo della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte ha spiegato in modo dettagliato le ragioni della sua decisione, che si articolano su più punti chiave.
La Natura Fattuale delle Censure
Il principale motivo di inammissibilità risiede nel fatto che i ricorrenti non hanno denunciato un errore di diritto, ma hanno tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti. La Corte di Cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si può riesaminare se i testimoni siano attendibili o se le prove siano state interpretate correttamente nel merito. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata in modo corretto e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria. Riproporre le stesse argomentazioni fattuali già respinte in Appello, senza individuare specifici vizi di legittimità, trasforma il ricorso in un tentativo inammissibile di revisione del merito.
La Genericità delle Doglianze e il Ricorso Inammissibile
Un altro aspetto cruciale è la genericità. Le lamentele del secondo ricorrente sul diniego delle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena sono state definite ‘oltremodo generiche’. Questo significa che non erano sufficientemente specifiche da permettere alla Corte di individuare il presunto errore del giudice d’appello e di esercitare il proprio controllo. Un ricorso efficace deve indicare con precisione la violazione di legge o il vizio logico nella motivazione.
La Valutazione sulla Sanzione
Per quanto riguarda la critica alla pena inflitta al primo ricorrente, la Corte ha osservato che, quando la sanzione si attesta su livelli vicini al minimo previsto dalla legge, l’obbligo di motivazione del giudice è attenuato. In questo caso, la pena era ‘assai inferiore alla media edittale’, e la motivazione fornita dalla Corte d’Appello è stata ritenuta adeguata e priva di vizi logico-giuridici.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per chi intende presentare ricorso in Cassazione. Le implicazioni pratiche sono evidenti:
1. Focalizzarsi sui Vizi di Legittimità: È inutile basare un ricorso sulla speranza che la Cassazione rivaluti le prove. L’atto deve concentrarsi esclusivamente su errori di diritto (es. un’errata interpretazione di una norma) o vizi logici manifesti della motivazione.
2. Evitare la Genericità: Le censure devono essere specifiche, dettagliate e autosufficienti. È necessario spiegare chiaramente dove e perché il giudice di merito ha sbagliato nell’applicare la legge.
3. Conseguenze Economiche: La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. Oltre alla conferma della condanna, comporta l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, che può essere anche significativa.
In sintesi, il ricorso per Cassazione è uno strumento tecnico che richiede una preparazione meticolosa e una profonda conoscenza dei limiti del giudizio di legittimità. Tentare di trasformarlo in un terzo grado di merito porta inevitabilmente a un esito negativo.
Perché un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando non solleva questioni di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge o vizi logici della motivazione), ma si limita a contestare la valutazione dei fatti e delle prove, che è di competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Cosa significa che le censure sono ‘generiche’?
Significa che le lamentele mosse nel ricorso non sono sufficientemente specifiche e dettagliate da consentire alla Corte di Cassazione di individuare il presunto errore commesso dal giudice precedente. Un ricorso deve indicare con precisione quali norme sarebbero state violate o dove risiederebbe l’illogicità della motivazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una sanzione di 3.000 euro per ciascun ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 857 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 857 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a CAIVANO il 04/12/1971
NOME COGNOMECUI 03IIMMO) nato a AVERSA il 12/09/1990
avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME e di COGNOME Michele;
Letta la memoria dell’avv. NOME COGNOME per il ricorrente NOME; considerato che il primo motivo di ricorso di NOME, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non è consentito perché fondato su censure schiettamente fattuali che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese, anche implicitamente, dalla Corte di merito (cfr. pp. 6-9, sulla ricostruzione del fatto e sull’attendibilità di DCOGNOME), sollecitando una rilettura del material istruttorio preclusa in questa sede di legittimità;
considerato che ad analoghe conclusioni occorre pervenire quanto all’unico motivo di ricorso di COGNOME con il quale si contesta la ribadita affermazione di responsabilità, anche richiamando pregresse pronunce cautelari (non decisive nel giudizio di cognizione – cfr. Sez. 3, n. 1125 del 25/11/2020, S., Rv. 280271-01);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso di NOME, con cui si censura la determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, tenuto conto della motivazione scevra di vizi-logico giuridici (cfr. p. 9, in tema di effetto della riconosciuta aggravante e di congruità della dosimetria individuata dal Tribunale), in considerazione del principio secondo cui l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente attenuato quando la pena è, come nel caso di specie, prossima ai minimi e comunque assai inferiore alla media edittale;
che le (appena accennate) doglianze di COGNOME in ordine al diniego delle attenuanti generiche, dell’applicazione dell’art. 416-bis.1 cod. pen. e della commisurazione della pena sono oltremodo generiche, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della-Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024