Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
Quando un imputato decide di impugnare una sentenza di condanna fino all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, deve essere consapevole dei limiti precisi di tale valutazione. Non tutto può essere ridiscusso. L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga rigettato quando i motivi proposti non rientrano nelle competenze della Corte. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio la differenza tra un riesame del fatto, non consentito, e un controllo sulla corretta applicazione della legge.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per concorso in furto pluriaggravato, confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnato alla decisione, ha presentato ricorso per Cassazione, affidandosi a tre specifici motivi di contestazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di condanna, sostenendo vizi nella valutazione delle prove e nell’applicazione di alcune norme sostanziali.
I Motivi del Ricorso Proposto
L’imputato ha basato la sua difesa su tre argomenti principali:
1. Errata valutazione di una testimonianza: Si contestava il modo in cui i giudici di merito avevano interpretato la deposizione di un testimone chiave, proponendo una ricostruzione dei fatti alternativa e soggettiva.
2. Mancata applicazione della causa di non punibilità: Si lamentava l’illogicità della motivazione con cui era stata esclusa l’applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, che prevede la non punibilità per la particolare tenuità del fatto.
3. Illogicità sulla declaratoria di delinquenza abituale: Il ricorrente criticava la motivazione in riferimento a una presunta declaratoria di delinquenza abituale, ritenendola infondata.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i tre motivi e li ha ritenuti tutti, per ragioni diverse, inammissibili. Questo ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese legali alla parte civile.
Primo Motivo: Le Doglianze in Punto di Fatto
La Corte ha subito chiarito che criticare la valutazione di una testimonianza, proponendo una propria versione dei fatti, costituisce una ‘mera doglianza in punto di fatto’. La Cassazione, quale giudice di legittimità, non può riesaminare le prove e sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito. Il suo compito è verificare che la motivazione sia logica e non contraddittoria, non che sia l’unica possibile.
Secondo Motivo: La Causa di Non Punibilità e il Ricorso Ripetitivo
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. La Corte ha osservato che le censure erano una mera riproduzione di argomenti già ampiamente esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione deve contenere una critica specifica e puntuale alle argomentazioni della sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse difese senza confrontarsi con le ragioni della decisione.
Terzo Motivo: L’Erronea Interpretazione di ‘Delinquenza Abituale’
Il terzo motivo è stato considerato non pertinente. L’imputato contestava la declaratoria di ‘delinquenza abituale’, ma la Corte d’Appello non aveva mai emesso una tale declaratoria. I giudici di secondo grado avevano invece fatto riferimento al ‘comportamento abituale’, un concetto diverso, rilevante ai fini dell’art. 131-bis c.p. per escludere la non punibilità. La critica, quindi, si rivolgeva a un aspetto assente nella decisione impugnata (il decisum), rendendo il motivo irricevibile.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte Suprema si fonda su principi consolidati del processo penale. Il giudizio di legittimità non è un ‘terzo grado’ di merito. La Corte non può rivisitare la ricostruzione storica dei fatti, a meno che la motivazione della sentenza impugnata non sia palesemente illogica, contraddittoria o carente. Nel caso specifico, i motivi del ricorso si limitavano a contestare l’apprezzamento delle prove (la testimonianza) o a riproporre argomenti già respinti, senza individuare un reale vizio di legge. Inoltre, la confusione tra ‘delinquenza abituale’ (uno status giuridico formale) e ‘comportamento abituale’ (un presupposto per l’inapplicabilità dell’art. 131-bis) ha dimostrato la non pertinenza di una delle censure, sigillando l’esito del giudizio.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale: il ricorso per Cassazione deve essere redatto con rigore tecnico, concentrandosi esclusivamente sui vizi di legittimità previsti dalla legge. Tentare di ottenere una nuova valutazione del merito della causa è una strategia destinata al fallimento, che comporta unicamente un aggravio di spese per il ricorrente. La distinzione tra ‘fatto’ e ‘diritto’ è il cardine del giudizio di legittimità e la sua mancata comprensione conduce inevitabilmente a un ricorso inammissibile.
Perché il primo motivo di ricorso, relativo alla testimonianza, è stato dichiarato inammissibile?
Perché è stato ritenuto una mera doglianza in punto di fatto. La Corte di Cassazione non può riesaminare le prove e la ricostruzione dei fatti, ma solo verificare la logicità della motivazione dei giudici precedenti. Il ricorrente si limitava a proporre una propria interpretazione soggettiva della testimonianza.
Perché è stata esclusa l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. (non punibilità per tenuità del fatto)?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile su questo punto perché riproduceva argomenti già esaminati e respinti dal giudice di merito, senza una critica specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata. Inoltre, la Corte d’Appello aveva fatto riferimento al ‘comportamento abituale’ dell’imputato, che è una delle cause ostative all’applicazione di tale beneficio.
Qual è la differenza tra ‘delinquenza abituale’ e ‘comportamento abituale’ evidenziata nella decisione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché contestava una ‘declaratoria di delinquenza abituale’ che in realtà non c’era stata. La Corte d’Appello si era invece riferita al ‘comportamento abituale’ come elemento, previsto dall’art. 131-bis c.p., per escludere la particolare tenuità del fatto. Si tratta di due concetti giuridicamente distinti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16613 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16613 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari che ne ha confermato la condanna per il reato di concorso in furto pluriaggravato;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia la non corretta valutazione della testimonianza resa dal teste COGNOME, non è consentito in sede di legittimità perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto e si fonda su mere asserzioni nella ricostruzione del fatto soggettivamente prospettato;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che lamenta l’illogicità motivazione in ordine alla esclusione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 – bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi concorrenti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pag. 27);
Considerato che il terzo motivo di ricorso, che lamenta l’illogicità della motivazione in riferimento alla declaratoria di delinquenza abituale, è inammissibile perché non è pertinente al decisum considerato che non vi è stata alcuna declaratoria di delinquenza abituale la Corte di appello ha fatto riferimento all’elemento, concettualmente diverso, del “comportamento abituale”, secondo l’accezione disegnata dall’art. 131 bis, commi primo e quarto, cod. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Ritenuto, inoltre, che l’imputato deve essere condanNOME alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che possono liquidarsi in complessivi euro 1.800,00, oltre accessori di legge;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 1.800,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 10/04/2024