Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come funziona il giudizio davanti alla Corte di Cassazione e delle ragioni che possono portare a un ricorso inammissibile. Quando un imputato decide di impugnare una sentenza di condanna, è fondamentale che i motivi del ricorso si concentrino su errori di diritto e non su una semplice contestazione dei fatti. Analizziamo insieme questa decisione per capire meglio questi principi.
I Fatti del Processo
Il caso origina da un ricorso presentato da un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello di Milano, che aveva confermato la sua responsabilità penale. Non soddisfatto della decisione dei giudici di merito, l’imputato ha deciso di portare la questione davanti alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio del nostro ordinamento.
I Motivi del Ricorso e la questione del ricorso inammissibile
Nel suo ricorso, la difesa ha tentato di ottenere una nuova valutazione del quadro probatorio. In particolare, ha contestato la ricostruzione della vicenda operata dai giudici di merito, sostenendo che la condotta degli operanti fosse stata “abnorme ed eccessiva”, cercando così di far valere la causa di giustificazione prevista dall’art. 393-bis del codice penale (reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale).
Tuttavia, queste argomentazioni sono state qualificate dalla Suprema Corte come “mere doglianze in punto di fatto”. In altre parole, il ricorrente non ha evidenziato un errore nell’applicazione della legge da parte della Corte d’Appello, ma ha semplicemente proposto una lettura alternativa delle prove, chiedendo alla Cassazione di sostituire la propria valutazione a quella già effettuata nei gradi precedenti. Questo tipo di richiesta esula dai poteri della Corte, rendendo il ricorso inammissibile.
La Decisione della Corte di Cassazione
Conformemente ai suoi consolidati principi, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che i motivi presentati non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto volti a ottenere una rilettura del compendio probatorio già correttamente esaminato e motivato dal giudice di merito. La Corte ha inoltre ritenuto manifestamente infondate le censure relative all’aumento di pena applicato ai sensi dell’art. 81 c.p.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. I primi due gradi di giudizio (Tribunale e Corte d’Appello) servono ad accertare i fatti e a valutare le prove. La Corte di Cassazione, invece, ha il compito di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Non può, quindi, trasformarsi in un terzo giudice del fatto.
Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno osservato che la Corte d’Appello aveva già vagliato adeguatamente le argomentazioni difensive, disattendendole con corretti argomenti giuridici. Chiedere alla Cassazione di riconsiderare quegli stessi punti equivale a chiederle di svolgere un compito che non le compete. La dichiarazione di inammissibilità è stata, pertanto, la conseguenza diretta e inevitabile di un’impostazione errata del ricorso.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque si approcci al processo penale: un ricorso per cassazione deve essere tecnicamente ben impostato e concentrarsi esclusivamente su vizi di legittimità (violazione di legge o vizi di motivazione), non su contestazioni fattuali. Tentare di ottenere una terza valutazione del merito non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche negative, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti non erano questioni di diritto, ma “mere doglianze in punto di fatto”, con cui si chiedeva una nuova valutazione delle prove già esaminate dal giudice di merito, attività non consentita in sede di legittimità.
Cosa si intende per “doglianze in punto di fatto”?
Significa contestare la ricostruzione degli eventi o l’interpretazione delle prove fatte dal giudice nei gradi precedenti. La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo verificare che la legge sia stata applicata correttamente a quei fatti come accertati in appello.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della decisione?
Oltre al rigetto del suo ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver presentato un ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22765 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22765 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LODI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 192 – R.G. n. 2044/24
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto (con rinvio alla lettura degli atti del processo) e volte ad ottenere una rilettura del compendio probatorio su punti già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2, sulla ritenu responsabilità per il contestato reato e sulla ricostruzione della vicenda, che veniva a disattendere la prospettiva difensiva e quindi anche la ipotizzata “condotta abnorme ed eccesiva” degli operanti, ai fini della esimente ex art. 393-bis cod. pen.) e manifestamente infondati (quanto all’aumento ex art. 81 cod. pen. cfr. Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, COGNOME, Rv. 273771);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/05/2024.