Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23181 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23181 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME (CUI 03CXUCI) nato il DATA_NASCITA COGNOME COGNOME NOME nato a CECINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
I difensori di COGNOME NOME NOME COGNOME NOME NOME proposto ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, indicata in epigrafe, co la quale è stata in parte riformata quella del Tribunale di Livorno di condanna dei prede per i reati loro rispettivamente ascritti [per COGNOME capo W), concorso nella cessione di gr. 500 di marijuana, art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, in dat antecedente e prossima al 14/8/2029; per COGNOME capi Y) e Z), rispettivamente concorso nel trasporto di un quantitativo di cocaina il 10/7/2019, il 9/9/2019 e il 20/12/2 concorso nella cessione di cocaina il 9 e il 10 novembre 2019, con la recidiva qualificata previa esclusione della recidiva per COGNOME e riconosciute le generiche al COGNOME COGNOME, con conseguente rideterminazione della pena per entrambi;
vista la memoria depositata nell’interesse dell’imputato COGNOME COGNOME, con la quale la difesa ha contestato la valutazione operata in sede di esame preliminare de procedimento, chiedendo la rimessione degli atti al presidente e sviluppato gli argoment già esposti a sostegno del ricorso;
viste le conclusioni depositate sempre nell’interesse dell’imputato COGNOME COGNOME, con le quali si è chiesto l’annullamento senza o, in via subordinata, con rinvio d sentenza impugnata;
ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., pe proposti per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da dogl in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base del decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche a ricorso per cassazione);
che le censure propongono nuovamente temi motivatamente disattesi in sede di gravame, traducendosi nel mero dissenso rispetto alla lettura che i giudici del doppi grado NOME dato al materiale probatorio, in parte costituito anche da intercettazioni, cui interpretazione, anche ove il linguaggio utilizzato sia criptico, è questione di estranea al giudizio di legittimità, ove sostenuta da un ragionamento che, come nella specie, non evidenzia alcuna contraddizione e neppure manifeste illogicità (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715);
che, anche in ordine alla mancata derubricazione, la decisione è del tutto coerente con i principi consolidati in giurisprudenza, avendo i giudici territoriali valorizzato ele sicuro rilievo al fine di escludere la ricorrenza dell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5 n. 309/1990 (Sez. U, n. 51063 del 27/9/2018, COGNOME/o, Rv. 274076-01; sez. 3, n. 12551 del 14/2/2023, COGNOME, Rv. 284319-01; sez. 6, n. 45061 del 3/11/2022, COGNOME, Rv. 284149-03);
che, infine, anche con riferimento al trattamento sanzionatorio (diniego generiche per COGNOME), lo stesso è stato adeguatamente giustificato dai giudici territoriali che dun NOME correttamente esercitato il loro potere discrezionale, in maniera peraltro coerent con la ratio dell’istituto (sulla natura del relativo giudizio – di fatto – vedi sez. 5, del 13/4/2017, Pettine/li, Rv. 271269-01; sull’onere motivazionale del giudice, anche in relazione alle allegazioni difensive, vedi sez. 3, n. 2233 del 17/6/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693-01; n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Cari/Io, Rv. 275509-03; sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, COGNOME, Rv. 279549-02);
ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024
NOME COGNOME
COGNOME