Ricorso Inammissibile: La Cassazione non è un Terzo Grado di Giudizio
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha riaffermato un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso alla Suprema Corte non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti. Quando un appello si limita a contestare la valutazione delle prove già effettuata nei gradi precedenti, il risultato è un ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questa decisione per capire i limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di appropriazione indebita aggravata emessa dal Tribunale di Cremona. In seguito all’appello del Pubblico Ministero, la Corte di Appello di Brescia aveva parzialmente riformato la decisione, determinando una pena più severa per l’imputato: un anno, quattro mesi e venti giorni di reclusione, oltre a 500,00 euro di multa.
Contro questa sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, contestando la sua responsabilità e cercando di ottenere un nuovo esame delle circostanze di fatto che avevano portato alla sua condanna.
La Valutazione del Ricorso Inammissibile in Cassazione
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede nella natura delle censure mosse dal ricorrente. I giudici hanno stabilito che le argomentazioni presentate avevano un carattere puramente di merito. In altre parole, l’imputato non ha sollevato questioni relative a presunte violazioni di legge o a vizi di motivazione (i soli motivi ammessi in Cassazione), ma ha tentato di proporre una rilettura alternativa delle prove già ampiamente esaminate e valutate dalla Corte di Appello.
Questo tentativo si scontra con la funzione stessa della Corte di Cassazione, che è quella di giudice della legittimità e non dei fatti. Il suo compito non è decidere se l’imputato sia colpevole o innocente riesaminando le prove, ma verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché le censure proposte non si confrontavano criticamente con la motivazione della sentenza d’appello, ma miravano a una ‘non consentita rilettura delle emergenze probatorie’. I giudici di legittimità hanno evidenziato come la Corte territoriale avesse già scrutato compiutamente tutti gli elementi e li avesse disattesi con una motivazione solida, descritta come una ‘trama giustificativa priva di frizioni logiche’.
In assenza di vizi procedurali o di manifeste illogicità nel ragionamento dei giudici di merito, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella già espressa. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto in rito, senza neppure entrare nell’analisi del suo contenuto.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un messaggio chiaro: per avere successo in Cassazione, un ricorso deve essere tecnico e focalizzato su specifici errori di diritto. Tentare di rimettere in discussione l’intera ricostruzione dei fatti è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna, ma anche un ulteriore aggravio di spese. La declaratoria di inammissibilità ha infatti comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure formulate avevano carattere di merito. L’imputato ha tentato di ottenere una nuova valutazione delle prove, un’operazione che non è permessa in sede di Cassazione, il cui ruolo è limitato al controllo sulla corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità).
Qual era il reato contestato all’imputato?
L’imputato era stato riconosciuto colpevole del delitto di appropriazione indebita aggravata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione della Cassazione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2375 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2375 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME n. a Caserta il DATA_NASCITA avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Brescia in data 8/11/2022 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTO E DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Brescia riformava parzialmente la decisione del Tribunale di Cremona che, in data 15/12/2021, aveva riconosciuto l’imputat colpevole del delitto di appropriazione indebita apravata e, in accoglimento dell’appello P.g., determinava la pena nella misura di anni uno, mesi quattro, giorni venti di reclusion euro 500,00 di multa.
Le censure in punto di responsabilità formulate con l’unico motivo proposto hanno carattere di merito, non si confrontano con la motivazione reiettiva della Corte territo mirano ad una non consentita rilettura RAGIONE_SOCIALE emergenze probatorie, compiutamente scrutinate e motivatamente disattese dalla sentenza impugnata ( pagg. 5/6) sulla scorta di una trama giustificativa priva di frizioni logiche.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarat inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processua e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023
La AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente