Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione definisce i confini del proprio giudizio, dichiarando un ricorso inammissibile quando i motivi proposti non riguardano violazioni di legge, ma si limitano a criticare la valutazione dei fatti già compiuta dai giudici di merito. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio la differenza tra un valido motivo di ricorso e una semplice, e inefficace, contestazione fattuale.
I Fatti di Causa
Un soggetto veniva condannato in Corte d’Appello per due reati: detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio (ai sensi dell’art. 73 del d.P.R. 309/1990) e resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 del codice penale). L’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione contro tale sentenza, articolando diversi motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Cassazione
La difesa dell’imputato tentava di smontare la condanna su più fronti. Tuttavia, la Suprema Corte ha rigettato l’intero impianto difensivo, dichiarando il ricorso inammissibile in ogni sua parte. La ragione di fondo è che i motivi presentati erano costituiti da “apodittiche censure” e “mere clausole di stile”, ossia critiche generiche e non supportate da un’argomentazione giuridica pertinente, che tentavano di ottenere un nuovo giudizio sui fatti, cosa non permessa in sede di legittimità.
Analisi dei Singoli Motivi di Ricorso
Vediamo nel dettaglio perché ogni motivo è stato respinto:
1. Spaccio vs. Uso Personale: Il ricorrente confondeva il tema della lieve entità del fatto con quello del consumo personale. La Corte ha sottolineato che la sentenza d’appello aveva già ampiamente motivato, sulla base di plurimi elementi fattuali, perché la droga detenuta fosse destinata allo spaccio e non all’uso personale.
2. Resistenza a Pubblico Ufficiale: In merito al reato di resistenza, il ricorso non si confrontava con la giurisprudenza consolidata. La condotta dell’imputato, caratterizzata da una fuga pericolosa con manovre volte a ostacolare l’inseguimento delle forze dell’ordine, rientrava pienamente nella fattispecie delittuosa, avendo creato un pericolo concreto e impedito l’esercizio della pubblica funzione.
3. Mancata Applicazione di Attenuanti: Anche le critiche relative alla mancata concessione della particolare tenuità del fatto, di un’ulteriore attenuante e della sospensione condizionale della pena sono state giudicate infondate. La Corte d’Appello aveva logicamente motivato il diniego in ragione della gravità e pericolosità delle condotte contestate.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è un “terzo grado” di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove o ricostruire i fatti, ma assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Il ricorso è ammissibile solo se denuncia vizi di legittimità, come un’errata applicazione di una norma di legge o un vizio logico manifesto nella motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso di specie, i motivi del ricorso erano tutti orientati a una diversa lettura del quadro probatorio, senza però evidenziare alcuna reale violazione di legge o vizio motivazionale. Le critiche erano astratte, non si confrontavano con le argomentazioni specifiche della sentenza d’appello e si traducevano, in sostanza, in un tentativo di ottenere dalla Cassazione una nuova e più favorevole valutazione dei fatti, preclusa in questa sede. La conseguenza, prevista dall’art. 616 del codice di procedura penale, è la declaratoria di inammissibilità con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. È essenziale che il ricorso sia fondato su vizi di legittimità concreti e ben argomentati, evitando contestazioni generiche o puramente fattuali. La difesa deve dimostrare dove e come il giudice di merito abbia sbagliato nell’applicare la legge, non semplicemente sostenere una diversa interpretazione dei fatti. In assenza di tali presupposti, il ricorso inammissibile è l’esito più probabile, con conseguente aggravio di spese per il ricorrente.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, come censure generiche e apodittiche, o quando si limita a contestare la valutazione dei fatti senza denunciare una reale violazione di legge o un vizio logico della motivazione.
Qual è la differenza tra spaccio di lieve entità e consumo personale secondo la decisione?
La decisione chiarisce che il ricorso confondeva i due concetti. La distinzione si basa su elementi di fatto concreti (valutati dal giudice di merito) che dimostrano la destinazione della sostanza allo spaccio, anziché all’uso personale, e che il ricorso non è riuscito a contestare validamente.
Cosa integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale durante una fuga?
Secondo la giurisprudenza citata nell’ordinanza, il reato è integrato da una fuga pericolosa, attuata con manovre finalizzate a impedire l’inseguimento e a ostacolare il concreto esercizio della pubblica funzione, creando anche un pericolo per la propria e altrui incolumità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4735 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4735 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BENEVENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 18NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per due delitti (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 337 cod. pen.);
ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da apodittiche censure, espresse co mere clausole di stile che attengono a elementi di fatto e non enunciano alcun congruo riferimento alla motivazione dell’atto impugnato.
Infatti, con il primo motivo il ricorso confonde il tema della lieve entità, per non posto nell’atto di appello, con quello del consumo personale, a fronte di una sentenza che ha ben spiegato i plurimi elementi di fatto sui quali ha fondato la destinazione all spaccio dello stupefacente in possesso di NOME NOMEpag. 4 della sentenza)NOME con il secondo motivo, relativo al delitto di resistenza, non si è confrontato con la consolid giurisprudenza in materia di fuga pericolosa con manovre finalizzate ad impedire l’inseguimento ed ostacolando il concreto esercizio della pubblica funzione con pericolo anche per la propria incolumità (Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019); con gli ultimi tr motivi si è limitato ad una contestazione apodittica sia dell’esclusione della particola tenuità del fatto, puntualmente argomentata a pagina 6 della sentenza proprio in ragione della pericolosità delle condotte contestate, sia del profilo sanzionatorio sul quale sentenza impugnata a pagina 6 ha escluso vi fossero i presupposti per l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4 , cod. pen. e per la concessione della sospensio condizionale della pena di cui ha già beneficiato.
All’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2025