Ricorso Inammissibile: La Cassazione e il Dovere di Specificità
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente essere convinti delle proprie ragioni: è fondamentale saperle esporre in modo nuovo e critico rispetto ai gradi di giudizio precedenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con forza questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché considerato una mera ripetizione di motivi già esaminati e respinti. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché la specificità è un requisito non negoziabile nel processo penale.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per i reati di rapina e lesioni personali. La responsabilità dell’imputato era stata affermata nei precedenti gradi di giudizio sulla base di un riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa. Quest’ultima, pur avendo atteso circa due anni prima di fornire l’indicazione decisiva, aveva reso dichiarazioni ritenute dai giudici attendibili e non calunniose, identificando l’imputato come coautore del fatto.
Dal Giudizio di Appello al Ricorso in Cassazione
Contro la sentenza della Corte d’Appello, la difesa dell’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. In particolare, si contestava la mancata valutazione della sussistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale. Tuttavia, il motivo di ricorso presentato non introduceva nuovi elementi di critica, ma si limitava a riproporre le stesse questioni già sollevate e puntualmente disattese dalla corte di merito.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, pertanto, lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si basa su un punto cardine del diritto processuale: l’appello o il ricorso non possono essere una semplice fotocopia degli atti precedenti. Devono, invece, assolvere alla funzione di una critica argomentata e mirata avverso la sentenza che si intende impugnare. In assenza di tale specificità, l’atto di impugnazione perde la sua funzione e viene considerato soltanto apparente.
Le Motivazioni della Cassazione
Nelle motivazioni, i giudici di legittimità hanno spiegato che il ricorso era fondato su una “pedissequa reiterazione” dei motivi già dedotti in appello. La difesa non ha sviluppato un confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata, ma si è limitata a ripresentarle tali e quali. Questo comportamento processuale rende il ricorso inammissibile perché non specifico. La Corte ha chiarito che il compito del ricorrente non è solo quello di esprimere dissenso, ma di articolare un ragionamento giuridico che evidenzi le presunte falle logiche o giuridiche della decisione precedente. In questo caso, mancando una vera critica alla sentenza della Corte d’Appello, l’impugnazione è stata giudicata priva della sua funzione essenziale.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. La presentazione di un ricorso in Cassazione richiede un’analisi approfondita e originale della decisione contestata. Non basta ripetere argomenti già sconfitti; è necessario costruire una critica nuova, specifica e pertinente. In caso contrario, il rischio concreto non è solo quello di vedere il proprio ricorso respinto, ma anche di essere condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come accaduto nel caso di specie.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti essenziali richiesti dalla legge, ad esempio se non è specifico e si limita a ripetere argomentazioni già presentate e respinte nei gradi di giudizio precedenti, senza muovere una critica argomentata alla sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è una ‘pedissequa reiterazione’?
Significa che l’argomento presentato alla Corte di Cassazione è una copia letterale di quello già discusso e rigettato dalla Corte d’Appello, senza l’aggiunta di nuovi profili di critica giuridica o logica.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30789 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30789 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la carenza di motivazione i ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., è indeducibi perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui rileva c responsabilità del ricorrente per i reati di cui agli artt. 628, co.1 e 3, n.1 e 582 cod. e sume dal riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa, la quale ha reso dichiarazioni di indole non calunnatoria, attendendo circa 2 anni per indicare l’imputato qua coautore del fatto;
che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2024.