Ricorso Inammissibile: La Cassazione e il Divieto di Ripetere i Motivi d’Appello
Nel complesso panorama della giustizia penale, comprendere quando e come presentare un ricorso è fondamentale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto cruciale: la differenza tra una critica legittima e una mera ripetizione di argomenti già discussi. Quando un ricorso si limita a riproporre le stesse questioni senza una critica specifica, il rischio concreto è una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche per il proponente.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un individuo condannato dalla Corte d’Appello di Catania. Non accettando la decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta illogicità della motivazione con cui i giudici di merito avevano negato la concessione delle circostanze attenuanti previste dall’articolo 62 del codice penale. In sostanza, la difesa sosteneva che la Corte d’Appello avesse sbagliato a non riconoscere elementi che avrebbero potuto portare a una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione: il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, analizzando il ricorso, ha preso una decisione netta e perentoria: lo ha dichiarato inammissibile. Questa scelta non è entrata nel merito della questione (cioè, se le attenuanti fossero dovute o meno), ma si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti di ammissibilità dell’impugnazione stessa. La Corte ha stabilito che il ricorso non era idoneo a essere discusso perché il motivo presentato era, di fatto, vuoto di contenuto critico.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato che il motivo di ricorso era ‘soltanto apparente’. Questa espressione indica che, sebbene formalmente esistente, il motivo mancava della sostanza necessaria per un vaglio di legittimità. La difesa, secondo i giudici, si era limitata a una ‘pedissequa reiterazione’ delle argomentazioni già presentate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello.
In altre parole, l’atto di ricorso non conteneva una critica argomentata e specifica contro la sentenza di secondo grado, ma si risolveva nel riproporre le medesime doglianze. Per la Cassazione, un ricorso di legittimità non può essere una semplice riedizione del precedente grado di giudizio. Deve, invece, individuare con precisione i vizi logici o giuridici presenti nella motivazione della sentenza impugnata, spiegando perché il ragionamento del giudice di merito sarebbe errato. Mancando questa critica mirata, il ricorso perde la sua funzione e diventa, appunto, inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza; è necessario strutturare un ricorso che demolisca, sul piano logico-giuridico, le fondamenta della decisione contestata. La semplice riproposizione di tesi già vagliate e respinte non ha alcuna possibilità di successo e conduce a conseguenze negative. Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato obbligato a pagare le spese processuali e una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: il ricorso in Cassazione è uno strumento tecnico che richiede rigore e specificità, non un terzo grado di giudizio dove ridiscutere i fatti.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Un ricorso è considerato inammissibile quando, come in questo caso, non presenta una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata, ma si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte nel grado precedente.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘soltanto apparente’?
Significa che il motivo, pur essendo formalmente enunciato, manca di una reale e specifica critica alla decisione impugnata. È una contestazione superficiale che non attacca puntualmente gli errori logici o giuridici del ragionamento del giudice precedente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La persona che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, un ente che finanzia progetti di reinserimento per i detenuti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10252 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10252 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che con cui la difesa deduce difetto e manifesta illogicità della motivazione in riferiimento al diniego delle circostanze attenuanti invocate ex art. 62 nn. 1, 2 e 4 cod. pen., è formulato in termini non consentiti in questa sede poiché, di fatto, articolato sulla scorta di argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già proposte in appello e puntualmente e correttamente disattese dalla corte di merito; il motivo, perciò, risulta soltanto apparente, difettando una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 09/01/2024
Il Consigliere Estensore