Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: un’impugnazione, per essere valida, deve contenere una critica argomentata e specifica contro la decisione che si contesta. La semplice riproposizione di argomenti già esaminati e respinti in precedenza rende il ricorso inammissibile. Questa pronuncia offre spunti cruciali per comprendere i limiti del diritto di impugnazione e i requisiti essenziali di un ricorso in Cassazione.
I Fatti del Caso: Dal Tentato Furto al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una condanna per tentato furto in abitazione, aggravato da una recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. La sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale, era stata pienamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla doppia condanna conforme, decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un presunto vizio di motivazione in merito all’affermazione della sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile per Genericità
La Suprema Corte ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella valutazione dei motivi di impugnazione. I giudici hanno constatato che l’atto presentato non era altro che una “pedissequa reiterazione” delle argomentazioni già portate all’attenzione della Corte d’Appello e da questa puntualmente respinte. Secondo la Cassazione, tali motivi dovevano considerarsi “non specifici ma soltanto apparenti”, poiché omettevano di assolvere la funzione tipica di una critica argomentata contro la sentenza impugnata. Un ricorso, per superare il vaglio di ammissibilità, non può limitarsi a ripetere le stesse difese, ma deve attaccare specificamente la coerenza logica e giuridica del ragionamento del giudice del grado precedente.
Le Motivazioni della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte ha spiegato che la funzione del ricorso per Cassazione non è quella di ottenere un terzo giudizio sul fatto, ma di controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza di secondo grado. Nel caso di specie, il ricorrente non ha mosso una critica mirata, ma si è limitato a riproporre le sue tesi. La Corte ha persino evidenziato come la sentenza d’appello avesse già affrontato e smontato le argomentazioni difensive, facendo riferimento alla testimonianza di un militare che aveva chiarito le modalità di rilevamento delle impronte, effettuate solo sugli oggetti indicati dalla vittima come toccati dai ladri. La Corte d’Appello, quindi, aveva motivato in modo adeguato, e il ricorso non era stato in grado di evidenziare alcun vizio logico in tale ragionamento. Di conseguenza, l’impugnazione è stata ritenuta priva dei requisiti minimi di specificità, portando a una declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi tecnica e approfondita della sentenza impugnata. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione; è indispensabile individuare e articolare vizi specifici che ne inficino la validità. La mera riproposizione di argomenti di merito già vagliati si traduce in un ricorso inammissibile, con la conseguenza non solo di vedere confermata la condanna, ma anche di essere ulteriormente gravati dal pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non conteneva motivi specifici di critica alla sentenza d’appello, ma si limitava a ripetere argomentazioni che erano già state presentate e respinte nel precedente grado di giudizio.
Quali sono le conseguenze per chi propone un ricorso dichiarato inammissibile?
La persona che ha proposto il ricorso è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘soltanto apparenti’ e non ‘specifici’?
Significa che i motivi, pur essendo formalmente presentati, non svolgono la loro funzione essenziale, ovvero quella di formulare una critica argomentata e puntuale contro la logica e le conclusioni giuridiche della sentenza impugnata, risultando di fatto una sterile ripetizione di tesi già smentite.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6524 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6524 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ABBIATEGRASSO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello Torino che ha confermato la sentenza del Tribunale di Novara di condanna per il reato tentat furto in abitazione (con recidiva reiterata specifica e infraquinquennale);
Rilevato che l’unico motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta vizio di motiv quanto alla declaratoria di penale responsabilità – è indeducibile perc:hé fondato su motivi si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntual disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma so apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argoment avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata, ove si dà a che il militare escusso in dibattimento aveva affermato che il rilievo dell’impronta era effettuato solo sugli oggetti indicati dalla persona offesa come maneggiati dai ladri e infissi);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18 gennaio 2024.