Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Respinge l’Appello
L’esito di un processo non sempre si conclude con il secondo grado di giudizio. Spesso, la difesa tenta un’ultima via presentando un ricorso alla Corte di Cassazione. Tuttavia, per accedere a questo ultimo grado di giudizio è necessario rispettare requisiti ben precisi. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di quando un ricorso inammissibile viene respinto perché non affronta questioni di diritto, ma si limita a riproporre argomenti di fatto già esaminati. Analizziamo insieme la vicenda.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una sentenza di condanna per il reato di rapina emessa dalla Corte di Appello di Firenze. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un difetto di motivazione nella sentenza che affermava la sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con l’ordinanza in esame, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha posto fine al percorso giudiziario del ricorrente, dichiarando il suo ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si è concentrata esclusivamente sulla struttura e sui contenuti dell’atto di impugnazione. Oltre a respingere l’appello, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La ragione fondamentale dietro la decisione della Suprema Corte risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. Questo tribunale non è un ‘terzo grado’ dove si possono ridiscutere i fatti o rivalutare le prove, compito che spetta ai giudici di primo e secondo grado. Il suo ruolo è quello di ‘giudice della legge’, ovvero verificare che la normativa sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e coerente. 
Nel caso specifico, i Giudici hanno rilevato che i motivi del ricorso inammissibile erano una ‘pedissequa reiterazione’ di argomentazioni già presentate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. In altre parole, la difesa non ha sollevato nuove questioni di legittimità, ma si è limitata a riproporre la propria versione dei fatti, sperando in una diversa valutazione. La Corte ha definito tali motivi ‘non specifici ma soltanto apparenti’, in quanto omettevano di assolvere la funzione tipica di una critica argomentata contro la decisione di secondo grado. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato estraneo al sindacato di legittimità e, pertanto, dichiarato inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione deve essere uno strumento tecnico, finalizzato a denunciare vizi di diritto e non a contestare l’accertamento dei fatti. Per chi intende impugnare una sentenza di condanna, è fondamentale comprendere che non basta essere in disaccordo con la decisione. È necessario, con l’assistenza di un legale esperto, individuare specifici errori giuridici o palesi illogicità nella motivazione della sentenza. In caso contrario, il rischio concreto non è solo quello di vedere il proprio appello respinto, ma anche di subire una condanna al pagamento di ulteriori spese e sanzioni pecuniarie, come accaduto in questo caso.
 
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Perché il ricorso non sollevava valide questioni di diritto (legittimità), ma si limitava a ripetere argomentazioni di fatto già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘apparente’ e non ‘specifico’?
Significa che il motivo non svolge una critica argomentata e mirata contro la sentenza impugnata, ma ripropone in modo generico le stesse difese senza confrontarsi con le ragioni specifiche della decisione del giudice precedente.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3934 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 3934  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il delitto di rapina contestato, è fondato su profili di censura punto di fatto, come tali estranei al sindacato di legittimità, che si risolvono nel pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, i particolare, pagg. 5 e 6), dovendo questi considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 5 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
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