Ricorso Inammissibile: la Cassazione Boccia la Mera Ripetizione degli Argomenti
Presentare un ricorso in Cassazione richiede ben più che una semplice riproposizione delle proprie ragioni. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è tale quando i motivi sono solo apparenti, risolvendosi in una ‘pedissequa reiterazione’ di quanto già esposto e rigettato in appello. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i requisiti di specificità richiesti per accedere al giudizio di legittimità.
I Fatti Processuali
Il caso nasce da un ricorso presentato da un’imputata contro una sentenza della Corte d’Appello che l’aveva condannata per il reato di appropriazione indebita. La difesa contestava la decisione su tre fronti principali: i primi due motivi miravano a smontare l’accusa, negando la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato; il terzo motivo, invece, lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi e li ha giudicati manifestamente infondati e, di conseguenza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione critica della struttura stessa dell’atto di impugnazione. Secondo i giudici, i motivi presentati non costituivano una vera e propria critica argomentata contro la sentenza della Corte d’Appello, ma si limitavano a ripetere le stesse argomentazioni già vagliate e respinte nel grado precedente. Questo vizio procedurale rende il ricorso non ‘specifico’, ma soltanto ‘apparente’, impedendo alla Corte di entrare nel merito delle questioni sollevate.
La questione delle attenuanti generiche
Anche il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche è stato respinto. La Corte ha sottolineato che la decisione dei giudici di merito era stata adeguatamente motivata, facendo riferimento ai precedenti penali della ricorrente per reati legati al lucro. La Cassazione ha colto l’occasione per richiamare un principio consolidato: nel negare le attenuanti, il giudice non è tenuto a esaminare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che motivi la sua decisione basandosi sugli elementi ritenuti decisivi. Nel caso di specie, i precedenti penali sono stati considerati un fattore preponderante e sufficiente a giustificare il diniego.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni della Corte si articolano su due pilastri. In primo luogo, la mancanza di specificità dei motivi di ricorso. Quando un ricorso si limita a riproporre le stesse doglianze già respinte in appello, senza confrontarsi criticamente con le ragioni della sentenza impugnata, esso perde la sua funzione tipica. Non è un dialogo con la decisione di secondo grado, ma un monologo che ignora le argomentazioni del giudice. Di conseguenza, un tale atto è considerato inammissibile perché non consente alla Cassazione di svolgere il proprio ruolo di giudice di legittimità.
In secondo luogo, per quanto riguarda le attenuanti, la Corte ribadisce che il giudizio del merito è insindacabile in sede di legittimità se la motivazione è logica e non contraddittoria. La Corte d’Appello aveva fornito una spiegazione plausibile e congrua per la sua decisione (i precedenti dell’imputata), rendendo la censura proposta infondata. Citando numerosa giurisprudenza, la Cassazione ha ricordato che basta fare riferimento agli elementi ritenuti decisivi per motivare adeguatamente il diniego.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito importante per la redazione degli atti di impugnazione. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza; è necessario articolare una critica puntuale, specifica e argomentata che si confronti direttamente con la motivazione del provvedimento che si intende contestare. La semplice riproposizione di argomenti già spesi è una strategia destinata al fallimento. La decisione finale ha comportato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a conferma che un ricorso temerario o infondato ha conseguenze economiche dirette.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono manifestamente infondati o se mancano di specificità, risolvendosi in una mera ripetizione di argomenti già discussi e respinti nel precedente grado di giudizio, senza una critica puntuale alla sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi di appello?
Significa ripetere in modo letterale e acritico le stesse argomentazioni già presentate nel ricorso in appello, senza confrontarsi con le motivazioni con cui il giudice di secondo grado le ha respinte. Tale approccio rende il ricorso ‘apparente’ e quindi inammissibile.
Come deve motivare un giudice il diniego delle attenuanti generiche?
Secondo la Corte, non è necessario che il giudice analizzi tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che la sua motivazione si basi su quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la decisione, purché sia esente da evidenti illogicità. Nel caso specifico, i precedenti penali sono stati considerati un elemento decisivo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4976 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4976 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DELL’NOME nata a GALATINA il 27/07/1974
avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso che contestano la violazione di legge in relazione al delitto di appropriazione indebita in ordine alla mancanza dell’elemento oggettivo della fattispecie sono manifestamente infondati e indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
invero, la Corte d’appello ha ritenuto, con motivazione priva di illogicità, che gli assunti delle prove orali abbiano delineato la fattività dell’imputata nel gestir il rapporto con la persona offesa e soprattutto la riferibilità all’imputata di iniziat in proprio;
ritenuto che il terzo motivo di ricorso con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (invero, i giudici del merito hanno ritenuto di escludere l concessione delle attenuanti generiche alla luce dei precedenti per motivi di lucro di cui è gravata la ricorrente), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269);
rilevato che, nulla aggiungendo di decisivo la memoria difensiva del 4 dicembre 2024, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024
GLYPH
Il Consigliere COGNOME
Il Presidente