Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un momento cruciale che richiede rigore e specificità. Ma cosa succede quando i motivi presentati sono generici e ripetitivi? La Suprema Corte, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è tale quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già bocciate in appello, senza una critica puntuale alla sentenza impugnata. Analizziamo insieme questo caso emblematico.
I Fatti del Caso: Condanna per Falsità Materiale
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per il reato di falsità materiale commessa da privato, ai sensi degli artt. 477 e 482 del codice penale. L’imputata, dopo la conferma della condanna da parte della Corte di Appello di Catanzaro, decideva di tentare l’ultima carta, proponendo ricorso per Cassazione.
Il Ricorso in Cassazione e le Sue Criticità
Il fulcro del ricorso presentato alla Suprema Corte era la presunta violazione di legge e un vizio di motivazione nella sentenza d’appello. L’imputata contestava la riconducibilità dei fatti al reato ascrrittole. Tuttavia, come vedremo, il modo in cui queste critiche sono state formulate si è rivelato fatale per l’esito dell’impugnazione.
La Decisione della Corte: un Chiaro Esempio di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le speranze della ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione netta dei motivi presentati, considerati non specifici, ma soltanto apparenti.
Le motivazioni della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno osservato che l’unico motivo di ricorso non era altro che un insieme di ‘mere doglianze in punto di fatto’. In pratica, la ricorrente non ha sollevato questioni di diritto o criticato in modo argomentato il ragionamento della Corte d’Appello, ma si è limitata a una ‘pedissequa reiterazione’ delle stesse difese già presentate e puntualmente respinte nel grado precedente.
Secondo la Cassazione, un ricorso, per essere ammissibile, deve assolvere alla funzione tipica di una critica strutturata e argomentata contro la sentenza impugnata. Se si limita a riproporre le stesse tesi, senza confrontarsi specificamente con le ragioni esposte dal giudice precedente, il ricorso diventa solo ‘apparente’, privo di quella specificità richiesta dalla legge. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva, con una motivazione ‘esente da vizi’, esplicitato chiaramente il suo convincimento, basandosi su corretti argomenti giuridici e sulla credibilità della persona offesa. Di fronte a tale motivazione, la difesa avrebbe dovuto costruire una critica mirata, cosa che non è avvenuta.
Le conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La conclusione della Corte è stata inevitabile: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione comporta non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo per la ricorrente di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: il ricorso in Cassazione non è una terza istanza di merito dove poter ridiscutere i fatti, ma un giudizio di legittimità. Per questo, è indispensabile che i motivi siano specifici, pertinenti e critici verso la logica giuridica della decisione impugnata. Limitarsi a ripetere argomenti già sconfitti equivale a presentare un ricorso vuoto, destinato a un esito negativo e a sanzioni pecuniarie.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è privo dei requisiti di legge, ad esempio se i motivi sono generici e si limitano a ripetere argomentazioni già dedotte e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘apparenti’?
Significa che, sebbene formalmente esposti, i motivi sono talmente generici, astratti o ripetitivi da non svolgere la loro funzione essenziale, ovvero quella di sottoporre al giudice una critica precisa e circostanziata del provvedimento che si contesta. Sono, in sostanza, una contestazione di facciata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, but also a to a payment of a sum of money to the Cassa delle ammende (Fines Fund), which in this case was set at three thousand euros.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6009 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6009 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a ALTOMONTE il 30/03/1970
avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che ha confermato la condanna dell’imputata per il reato di falsità materiale commessa dal privato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.
Considerato che il primo ed unico motivo con il quale la ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla riconducibilità della fattispecie al reato di cui all’art. 477 cod. pen., è costituito da mere doglianze in punto di fatto e fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838); la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 1) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità, ritenendo non sussistenti dubbi in ordine alla credibilità del narrato della persona offesa.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 gennaio 2025
Il Cors1qjiere estnsore
Il Presidéfit