Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36429 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36429 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Giussano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2023 del Tribunale di Monza
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in ordine alla responsabilità del ricorrente per il reato di cui all’a 635 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda, in particolare, la pag. 3 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, nel caso di specie, il suddetto motivo è comunque manifestamente infondato, in quanto, a fronte di una censura che formalmente contesta vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, il ricorrente, invero, non lamentato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata delle risultanze processuali, lamentando una erronea scelta del materiale
probatorio o tendendone a prospettare un diverso giudizio di rilevanza, stante invece la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 de 31/05/2000, 3akani, Rv. 216260-01);
che, nello specifico, la motivazione della sentenza impugnata (cfr. la pag. 3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., dal momento che il vizio censurabile a norma di detta disposizione è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento;
che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decision ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01), dovendosi anche ribadire che la valutazione dei dati processuali e la scelta, tra i vari risultati di prova, di quelli ritenuti più id sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare l ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623-01; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; di recente v. Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, dep. 2020, Fasciani, non massimata sul punto);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 10 settembre 2024.