Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39088 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39088 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
noo- NUMERO_DOCUMENTO-e1254. kuirCzcb-
Letto il ricorsoVdi COGNOME NOME;
ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta, rispettivamente, violazione di legge e vizio della motivazione perché contraddittoria e/o omessa in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art.648 cod. pen. e alla mancata derubricazione del reato nella fattispecie di cui all’art. 712 cod. pen., risultano entrambi non consentiti dall legge in questa sede, in quanto fondati su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01), al fine di introdurre una lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede;
che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01).
che, in particolare, i suddetti motivi risultano anche manifestamente infondati, poiché, contrariamente a quanto lamentato dalla difesa, la Corte d’appello, con ampia motivazione, esente da ogni vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., e facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, ha esplicitato le ragi del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5-8 della impugnata sentenza), ai fini della conferma della responsabilità dell’odierno ricorrente in ordine ai fatti lui ascritti per come correttamente qualificati già dal giudice di prim cure;
che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di legge e di motivazione in relazione alla eccessività della pena e all’omessa applicazione della circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen., è manifestamente infondato per le seguenti ragioni: in primis, deve essere ribadito che, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in
aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288; Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, COGNOME, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142); in secundis, deve osservarsi come nel caso in esame, l’onere argomentativo del giudice (anche) sotto questo profilo risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 8 della senten impugnata);
che, nello specifico, pur avendo la Consulta dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen. nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen. (prima secondo comma), sulla recidiva di cui all’art. 99, comma quarto, cod. pen., il superamento di tale preclusione non rileva nel caso di specie, poiché i giudici di appello, facendo corretta applicazione dei principi di dirit affermati da questa Corte (come emerge dalla già richiamata pag. 8 della impugnata sentenza) hanno ritenuto non sussistenti i presupposti della particolare tenuità del fatto, sia sulla base del parametro del valore economico del bene e sia in relazione agli altri criteri, anche soggettivi, di cui all’art. 133 cod. pen., se tra l’altro affermare – contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso – che osti all’operatività della circostanza attenuante de qua l’applicazione della recidiva reiterata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 Settembre 2024 Il Consigliere Estensore