Ricorso Inammissibile: La Cassazione Chiarisce i Requisiti di Specificità
L’ordinanza in esame offre un importante spunto di riflessione sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione, in particolare sul dovere di presentare motivi specifici e non meramente ripetitivi. Un ricorso inammissibile non è solo un ostacolo procedurale, ma il sintomo di una difesa che non riesce a confrontarsi efficacemente con le ragioni della decisione impugnata. Analizziamo come la Suprema Corte ha affrontato un caso di presunta violazione di legge legata alla prescrizione di un reato di falso.
I Fatti di Causa: la Condanna e il Motivo del Ricorso
Il caso origina da una condanna emessa nei confronti di un imputato per i delitti di falsità materiale e false dichiarazioni a un pubblico ufficiale, previsti dagli articoli 482, 477 e 495 del codice penale. La condanna, confermata dalla Corte d’Appello di Bologna, è stata impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione.
L’unico motivo di ricorso si concentrava su un presunto errore di calcolo del termine massimo di prescrizione. Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe errato nell’individuare il tempus commissi delicti, ovvero il momento in cui il reato era stato commesso, facendolo coincidere con la data di un controllo di polizia stradale avvenuto il 5 novembre 2015. L’imputato, attraverso motivazioni definite ‘congetturali’ dalla Cassazione, tentava di retrodatare la commissione del reato per far scattare la prescrizione.
La Decisione della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La decisione si basa su due pilastri argomentativi fondamentali. In primo luogo, i giudici hanno ritenuto la motivazione della Corte d’Appello ‘del tutto esaustiva e dotata di intrinseca coerenza logica’. La scelta di far coincidere la data del reato con quella del controllo di polizia, momento in cui il falso è stato accertato, è stata considerata corretta e ben motivata. Tenuto conto della recidiva contestata, il termine massimo di prescrizione sarebbe quindi scaduto solo il 5 novembre 2024.
La Mancanza di Specificità e la Reiterazione dei Motivi
Il punto cruciale della decisione, tuttavia, riguarda la natura stessa del ricorso. La Suprema Corte ha rilevato che la censura sollevata era una ‘semplice reiterazione di quella già dedotta in appello e puntualmente disattesa’. Il ricorrente, infatti, non si è confrontato criticamente con le argomentazioni della sentenza di secondo grado, ma si è limitato a riproporle identiche. Questo comportamento processuale rende il ricorso non specifico, ma solo ‘apparente’, poiché omette di assolvere alla sua funzione tipica, che è quella di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di impugnazione.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte si fondano su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e puntuale delle ragioni espresse nel provvedimento impugnato. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso o riproporre le stesse difese già esaminate e rigettate nel grado precedente. Nel caso specifico, il ricorrente non ha fornito elementi concreti per smentire la ricostruzione logica della Corte d’Appello sulla data di commissione del reato, limitandosi a formulare ipotesi alternative prive di fondamento. Questa carenza argomentativa ha portato i giudici a considerare il motivo di impugnazione come manifestamente infondato, trasformando il ricorso in un atto processuale inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
Conclusioni
La pronuncia ribadisce un insegnamento fondamentale per chi opera nel diritto: la redazione di un atto di impugnazione richiede un’analisi critica e approfondita della sentenza che si intende contestare. La mera riproposizione di argomenti già sconfessati, senza un confronto dialettico con le motivazioni del giudice, porta inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile. Le conseguenze non sono solo procedurali, ma anche economiche, data la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, giustificata dalla ‘evidente inammissibilità’ e dalla colpa del ricorrente nel determinarla.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile per genericità?
Un ricorso è considerato generico, e quindi inammissibile, quando si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel grado di giudizio precedente (ad esempio, in appello), senza confrontarsi in modo critico e specifico con le motivazioni della sentenza che si sta impugnando.
Perché il ricorrente è stato condannato al pagamento di una somma di denaro oltre alle spese processuali?
È stato condannato al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende perché la Corte ha ritenuto il suo ricorso ‘evidentemente inammissibile’. Questa palese infondatezza non consente di considerare il ricorrente immune da colpa nel determinare le ragioni dell’inammissibilità, giustificando così l’applicazione di una sanzione pecuniaria.
Come è stata determinata la data di inizio della prescrizione del reato?
La Corte d’Appello ha stabilito che la data di commissione del reato dovesse ritenersi ‘pressoché coeva’ alla data del controllo operato dalla polizia stradale (5 novembre 2015), momento in cui il reato di falso è stato scoperto. La Cassazione ha confermato questa ricostruzione come logica ed esaustiva, respingendo le argomentazioni alternative del ricorrente come puramente congetturali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41277 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41277 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ì
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado, con la quale l’imputato è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai delitti di cui agli artt. 482, in relazione all’art. 477, c.p.; 495, c.p.;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla decorrenza del termine massimo di prescrizione del reato di cui all’art. 482, in relazione all’art. 477, c.p., è manifestamente infondato, in quanto, attraverso motivazioni congetturali, l’imputato individua erroneamente il tempus commissi delicti ai fini del computo del termine prescrizionale, laddove il giudice di appello, con motivazione del tutto esaustiva e dotata di intrinseca coerenza logica’ ha indicato le ragioni per cui la data del commesso reato deve ritenersi pressoché coeva alla data del controllo operato dalla polizia stradale il 5.11.2015, con la conseguenza che, tenuto conto della ritenuta recidiva, il termine massimo di prescrizione sarebbe scaduto solo il 5.11.2024 (cfr. p. 3);
Rilevato che l’indicata censura si risolve anche nella semplice reiterazione di quella già dedotta in appello e puntualmente disattesa dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, la stessa considerare non specifica, ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5.6.2024.