Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Reiterazione dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione non è un’azione da prendere alla leggera. La Suprema Corte ha ribadito con una recente ordinanza un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è tale quando si limita a essere una copia delle argomentazioni già respinte nei gradi di giudizio precedenti, senza apportare una critica specifica e puntuale alla decisione impugnata. Questo caso ci offre uno spunto prezioso per comprendere la differenza tra un ricorso fondato e uno meramente ‘apparente’.
Il caso: dal tentato furto al ricorso in Cassazione
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di due individui per il reato di tentato furto aggravato. Dopo la sentenza di primo grado, la Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la decisione, escludendo una delle circostanze aggravanti e rideterminando la pena a otto mesi e venti giorni di reclusione, oltre a una multa di 200 euro per ciascun imputato.
Non soddisfatti della decisione, gli imputati hanno deciso di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un’erronea applicazione della legge penale in relazione alla configurabilità del tentativo di reato (art. 56 c.p.).
La decisione della Corte: un ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere le doglianze dei ricorrenti, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione sollevata (l’applicazione dell’art. 56 c.p.), ma si è fermata a un livello preliminare, di natura prettamente processuale. Secondo i giudici di legittimità, il ricorso non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato.
Le motivazioni: perché il ricorso è solo apparente?
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Corte ha respinto l’impugnazione. I giudici hanno rilevato che i motivi presentati erano una ‘pedissequa reiterazione’ di quelli già dedotti in appello. In altre parole, la difesa si era limitata a copiare e incollare le stesse argomentazioni già vagliate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello, senza sviluppare una critica argomentata e specifica contro le ragioni esposte nella sentenza di secondo grado.
Un ricorso per Cassazione, per essere ammissibile, deve svolgere una funzione critica nei confronti della decisione impugnata. Deve evidenziare errori di diritto o vizi di motivazione specifici, dialogando con le argomentazioni del giudice precedente e dimostrando perché esse sarebbero errate. Un ricorso che ignora la motivazione della sentenza d’appello e si limita a ripetere le proprie tesi è considerato ‘non specifico’ e, quindi, solo ‘apparente’. Manca della sua funzione tipica, che è quella di sottoporre al giudice di legittimità una critica ragionata, non una semplice riproposizione di lamentele.
Le conclusioni: implicazioni pratiche della sentenza
Questa pronuncia rafforza un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito. Non si possono riproporre all’infinito le stesse questioni fattuali o le medesime interpretazioni già respinte. L’atto di appello deve essere strutturato come una critica mirata e puntuale. La conseguenza diretta di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per i ricorrenti di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) a favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: un ricorso deve essere un atto tecnico di critica giuridica, non un tentativo sterile di ottenere un nuovo esame dei fatti.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando è privo di specificità, ovvero quando si limita a ripetere argomenti già presentati e respinti in appello senza formulare una critica puntuale e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘apparente’?
Significa che il motivo, pur essendo formalmente presentato, non assolve alla sua funzione tipica di critica argomentativa. Omette di confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata, risolvendosi in una mera riproposizione di tesi già esaminate, e per questo non può essere considerato un valido motivo di ricorso.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Oltre a rendere definitiva la sentenza di condanna, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31383 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31383 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RG 5232/24
Rilevato che gli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Monza di condanna per il reato di tentato furto aggravato, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n.5 cod.pen., rideterminando la pena inflitta alla misura di mesi 8 e giorni reclusione ed euro 200,00 di multa per entrambi gli imputati;
Rilevato che l’unico motivo dei ricorsi – con cui i ricorrenti lamentano violazione di le quanto alla erronea applicazione del tentativo di cui all’art. 56 cod.pen. – non è deducibil sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione quelli già dedotti in appello e puntualmente e diffusamente disattesi dalla Corte di merito (c pagg. 3, 4 e 5 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica .;runzione di una critica argomentativa avverso la sentenza oggetto di ricorso ( Sez. 2, n.42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, 243838).
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condann dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10 Aprile 2024.