Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29911 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29911 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
O disposto d’ufficio
O a richiesta di parte
gimposto dalla legge
COGNOME NOME nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 23/01/1990
avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile dei delitti di lesioni e violenza privata;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denunzia la violazione della legge penale e processuale in ordine alla ritenuta sussistenza di elementi probatori idonei a sostenere l’ipotesi accusatoria, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4-7);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione delle norme penali e processuali in ordine all’omesso riconoscimento della sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese
An processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende;
Ritenuto che la memoria del difensore della parte civile in quanto depositata il 27/06/2025, in violazione del rispetto dei termini previsti
dall’art. 611 cod. proc. pen. nel giudizio camerale di legittimità, è
tardiva e, pertanto, non può essere prese in considerazione (Sez. 4,
Sentenza n. 49392 del 23/10/2018, Rv. 274040 – 01);
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile.
Così deciso il 02 luglio 2025.