Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Rigetta la Rivalutazione del Merito
Il ricorso inammissibile è un esito processuale che blocca l’esame di un caso da parte della Corte di Cassazione. Una recente ordinanza ci offre un chiaro esempio di quando e perché ciò accade, specialmente quando le doglianze presentate si limitano a chiedere una nuova valutazione dei fatti già giudicati. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere i limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Un imprenditore proponeva ricorso in Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano che lo aveva condannato. I motivi del ricorso erano essenzialmente due. Con il primo, l’imputato contestava la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito, sostenendo una diversa interpretazione dei dati contabili (in particolare, un modello Unico del 2008 e una ricevuta di restituzione di contabilità) e fornendo giustificazioni per la mancata presentazione di altra documentazione richiesta.
Con il secondo motivo, criticava il trattamento sanzionatorio ricevuto, lamentando una non completa applicazione della riduzione di pena per le attenuanti generiche (ex art. 62 bis c.p.) concesse.
L’Analisi della Corte: I Motivi del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni sua parte, ritenendo che entrambi i motivi non superassero il vaglio preliminare di ammissibilità. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale.
Primo Motivo: Mera Rivalutazione del Merito
Per quanto riguarda la prima doglianza, la Corte ha stabilito che le argomentazioni del ricorrente non evidenziavano vizi di legittimità della sentenza impugnata (come un’illogicità manifesta della motivazione), ma si limitavano a proporre una lettura alternativa e più favorevole delle prove. I giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione ‘coerente’, basata su elementi oggettivi quali la dichiarazione fiscale, le testimonianze e ‘l’inverosimiglianza’ delle giustificazioni addotte, che indicavano piuttosto un atteggiamento di ‘malafede’. Chiedere alla Cassazione di riconsiderare questi aspetti equivale a una richiesta di rivalutazione del merito, vietata in sede di legittimità.
Secondo Motivo: Genericità sulla Sanzione
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. La Corte ha ritenuto la critica ‘generica’, poiché non contestava un errore di diritto nella commisurazione della pena, ma tentava ancora una volta di ottenere una rivalutazione della decisione del giudice. La sentenza d’appello aveva pienamente motivato perché la riduzione per le attenuanti non fosse stata applicata nella sua massima estensione, collegando tale scelta alla ‘gravità dei fatti’ e alla ‘notevole entità della imposta evasa’.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si basano sulla netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono riesaminare i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze precedenti. Quando un ricorso, come in questo caso, si concentra sul ‘perché’ i giudici di merito abbiano creduto a una prova piuttosto che a un’altra, o abbiano ritenuto una giustificazione non plausibile, sconfina in un’area preclusa. La dichiarazione di inammissibilità è dunque una conseguenza diretta del mancato rispetto di questi confini processuali.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: i motivi di ricorso devono essere specifici, giuridicamente fondati e non possono risolversi in una semplice critica dell’apprezzamento dei fatti compiuto dai giudici di primo e secondo grado. Un ricorso inammissibile non solo impedisce l’analisi della questione nel merito, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente, condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo sanzionatorio in favore della Cassa delle Ammende. Ciò serve a disincentivare impugnazioni palesemente infondate e a preservare la funzione nomofilattica della Suprema Corte.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi proposti si limitano a chiedere una nuova valutazione dei fatti già giudicati (rivalutazione del merito) o quando sono formulati in modo generico, senza individuare specifici vizi di legge nella sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘meramente rivalutativo del merito’?
Significa che il ricorrente non contesta un errore di diritto o un vizio logico della motivazione, ma propone una diversa interpretazione delle prove e dei fatti, chiedendo di fatto alla Corte di Cassazione di sostituire la propria valutazione a quella, già motivata, dei giudici dei gradi precedenti, cosa che non è permessa.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, 3000 euro) in favore della Cassa delle Ammende, a titolo di sanzione per aver promosso un’impugnazione non ammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10098 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10098 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CATANIA il 07/09/1970
avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto da COGNOME NOME è inammissibile: quanto al primo motivo esso appare meramente rivalutativo del merito a fronte di una coerente motivazione che facendo anche propria la motivazione del primo giudice valorizza i dati oggettivi, la dichiarazione del modello Unico 2008, la ricevuta di restituzione di contabilità da parte del pregresso consulente Pazienza e l’inverosimiglianza delle giustificazioni addotte dal ricorrente dimostrative piuttosto di malafede quanto al mancato rinvenimento di documentazione richiesta dagli operanti.
Anche il secondo motivo, sul trattamento sanzionatorio e all’art. 62 bis c.p. è inammissibile, siccome generico nella doglianza proposta e teso a rivalutare le decisioni del giudice pienamente motivate circa la applicazione, in misura non totale, della riduzione per le attenuane circa la misura della pena a fronte della gravità dei fatti per la notevole entità della imposta evasa.
Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18/10/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente