Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti sulla Valutazione della Pena
Quando è possibile contestare l’entità di una pena davanti alla Corte di Cassazione? Un’ordinanza recente chiarisce i confini tra violazione di legge e mera rivalutazione del merito, confermando che un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando non si indicano precise ragioni di diritto. Questo principio è fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e l’ampiezza del potere discrezionale del giudice di merito.
I Fatti del Caso: dalla Condanna alla Rideterminazione della Pena
La vicenda processuale ha origine da una condanna per furto in abitazione in concorso. In seguito a un precedente rinvio della Corte di Cassazione, la Corte d’Appello era stata chiamata a riformare parzialmente la sentenza. Il compito dei giudici d’appello era quello di applicare l’istituto della “continuazione” tra il reato in esame e altri reati precedentemente giudicati con una sentenza definitiva. 
Applicando questo principio, la Corte d’Appello aveva rideterminato la pena complessiva, unificando le sanzioni e stabilendo una condanna finale a un anno, quattro mesi e venti giorni di reclusione, oltre a una multa. L’imputato, non soddisfatto dell’aumento di pena applicato per i reati satellite, ha deciso di presentare un ulteriore ricorso in Cassazione.
Il Motivo del Ricorso e la sua Inammissibilità
L’unico motivo di ricorso si basava su una presunta “violazione di legge in ordine all’entità della pena aumentata ai fini della continuazione”. In sostanza, la difesa sosteneva che l’aumento di pena fosse eccessivo e ingiustificato. 
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione è netta: il motivo sollevato non rappresentava una vera e propria violazione di legge, ma si risolveva in una “censura prettamente rivalutativa della decisione di merito”. L’imputato, infatti, chiedeva alla Suprema Corte di sostituire la propria valutazione a quella del giudice d’appello riguardo l’adeguatezza della pena, senza però indicare specifiche ragioni di diritto o dati di fatto che giustificassero tale richiesta. 
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudice di merito gode di un ampio potere discrezionale nella determinazione della pena, entro i limiti edittali fissati dalla legge. Questo potere può essere sindacato in sede di legittimità solo se la motivazione è assente, manifestamente illogica o contraddittoria. 
Nel caso specifico, la Corte d’Appello, seppur in modo “succinto”, aveva motivato la sua decisione facendo riferimento alla “gravità del fatto” e alla “condotta in concreto tenuta”. Secondo la Cassazione, questa motivazione, per quanto breve, era sufficiente e non illogica, e quindi non censurabile. L’appello si configurava come un tentativo di ottenere una nuova valutazione nel merito, attività preclusa alla Corte di Cassazione, che è giudice di legittimità e non di merito.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza in esame offre un importante monito: per contestare efficacemente una pena in Cassazione non basta lamentarne l’eccessività. È indispensabile dimostrare che il giudice di merito abbia commesso un errore di diritto nell’esercitare il suo potere discrezionale o che la sua motivazione sia viziata da illogicità manifesta. Un ricorso inammissibile che si limita a sollecitare un giudizio più favorevole senza evidenziare vizi specifici è destinato al fallimento, con l’ulteriore conseguenza della condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a criticare l’entità della pena decisa dal giudice di merito, configurandosi come una richiesta di nuova valutazione dei fatti (censura rivalutativa), non consentita in sede di Cassazione. Il ricorrente non ha indicato specifiche ragioni di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata.
Quale principio ha riaffermato la Corte sul potere del giudice di merito?
La Corte ha riaffermato che il giudice di merito ha un ampio potere discrezionale nel determinare la sanzione. Tale potere non è sindacabile dalla Corte di Cassazione se la motivazione, anche se succinta, è sufficiente e non illogica, come nel caso di specie in cui si faceva riferimento alla “condotta in concreto tenuta”.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4092 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4092  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MAZARA DEL VALLO iIP DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Considerato che, con il provvedimento impugNOME, la Corte di appello di Palermo, giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte, con sentenza n. 32599-23 del 16 marzo 2023, della sezione Quinta penale, ha parzialmente riformato la condanna, resa dal Tribunale di Trapani, nei confronti di NOME COGNOME, alla pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 500,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 110 e 624-bis cod. pen., riconoscendo la continuazione tra il più grave reato per cui si procede e quelli giudicati con la sentenza emessa dal Tribunale di Marsala il 4 novembre 2013, in tal modo rideterminando la pena complessiva in anni uno, mesi quattro e giorni venti di reclusione ed euro 666,66 di multa, di cui mesi tre, giorni dieci di reclusione ed euro 166,66 di multa per i reati giudicati con la sentenza definitiva.
Reputato che l’unico motivo addotto, a mezzo del difensore, AVV_NOTAIO (violazione di legge in ordine all’entità della pena aumentata ai fini della continuazione) è inammissibile in quanto si risolve in una censura prettamente rivalutativa della decisione di merito condotta dal primo giudice nell’esercizio del proprio potere discrezionale, risultando priva dell’indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che giustificano la richiesta, avente a oggetto la rimodulazione del trattamento sanzioNOMErio, benché il medesimo, peraltro, sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (cfr. p. 3 della sentenza ove sia pure in modo succinto, si fa riferimento alla gravità del fatto : “alla condotta in concreto tenuta”).
Considerato che segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso, in data 11 gennaio 2024.