Ricorso Inammissibile: La Cassazione e il Divieto di Rivalutazione del Merito
Quando un ricorso inammissibile viene presentato in Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi proposti non si traducano in una semplice richiesta di riesame dei fatti già valutati nei precedenti gradi di giudizio. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce questo principio, chiarendo i confini tra un vizio di motivazione legittimamente denunciabile e una inammissibile rivalutazione del merito. Analizziamo insieme la vicenda processuale e la decisione dei giudici.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Palermo. L’imputato era stato ritenuto responsabile di un reato in materia di stupefacenti sulla base di prove concrete raccolte dagli operanti. In particolare, era stato osservato mentre dialogava con un acquirente, il quale aveva poi confermato che lo scopo dell’incontro era l’acquisto di droga.
Successivamente a questo dialogo, le forze dell’ordine avevano notato l’imputato accedere a un locale vicino, dove era custodita la sostanza stupefacente. Inoltre, al momento del controllo, l’uomo era stato trovato in possesso di 260 euro in banconote di vario taglio, somma ritenuta provento dell’attività illecita. Sulla base di questi elementi, i giudici di merito avevano affermato la sua responsabilità penale.
L’Ordinanza della Corte di Cassazione e il concetto di ricorso inammissibile
L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello. Tuttavia, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: la Corte di Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un organo che verifica la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze impugnate.
Nel caso di specie, i giudici hanno ritenuto che il ricorso non si confrontasse criticamente con la motivazione della sentenza d’appello, la quale aveva chiaramente esposto le ragioni della condanna. Invece di evidenziare vizi logici o giuridici manifesti nel ragionamento dei giudici di merito, la difesa si è limitata a proporre una lettura alternativa delle prove, attività che esula dalle competenze della Cassazione.
Le Motivazioni
La Corte ha specificato che la motivazione della sentenza impugnata non era affatto “manifestamente” viziata, requisito necessario per un proficuo ricorso in Cassazione. Al contrario, la decisione della Corte d’Appello si basava su una concatenazione logica di elementi probatori: l’osservazione diretta del dialogo con l’acquirente, la conferma delle intenzioni di quest’ultimo, l’immediato accesso al luogo di deposito della droga e il possesso di una somma di denaro compatibile con l’attività di spaccio.
Di fronte a questo quadro, il ricorso dell’imputato si è risolto, secondo la Suprema Corte, in una “mera rivalutazione alternativa del merito”. Non è stato contestato un errore di diritto o un difetto logico palese, ma si è tentato di offrire una diversa interpretazione degli stessi fatti già vagliati. Tale approccio rende il ricorso inammissibile. Per effetto di questa decisione, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica sui limiti del ricorso per Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione delle prove fatta dai giudici di primo e secondo grado per ottenere un annullamento della sentenza. È necessario, invece, dimostrare che la motivazione è palesemente illogica, contraddittoria o che viola specifiche norme di legge. Un ricorso che si limita a suggerire che i fatti avrebbero potuto essere interpretati diversamente è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con le ragioni della sentenza impugnata, ma si traduceva in una mera rivalutazione alternativa del merito, ovvero un tentativo di far riesaminare i fatti, attività non consentita in sede di Cassazione.
Quali elementi hanno fondato la condanna nei gradi di merito?
La condanna si è basata sull’osservazione dell’imputato mentre dialogava con un acquirente, sul rinvenimento della droga in un locale contiguo a cui l’imputato aveva avuto accesso e sul possesso di 260 euro in banconote di vario taglio.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12998 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 12998  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE è inammissibile.
Il ricorso non si confronta con la sentenza, COGNOME che evidenzia le ragioni della responsabilità alla luce di quanto rilevato dagli operanti, che scorsero il ricol -r nte mentre dialogava con un acquirente che riconobbe la finalizzaimone della sua presenza all’acquisto di droga, e rinvennero altresì il successivo immediato z ci:esso, da parte del ricorrente, in un contiguo locale ove era depositata la droga in o con 260 euro di vario taglio in possesso del ricorrente stesso
La motivazione è lontana dall’essere “manifestamente” viziata come necessi rio ai fini di un proficuo ricorso in cassazione che invece si traduce in un 3 mera rivalutazione alternativa del merito.
Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibilq , , con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so -n na di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle arnnnen:k
Così deciso in Roma il 14.3.2025.