Ricorso Inammissibile: La Cassazione Ribadisce i Limiti del Giudizio di Legittimità
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità. Il caso riguarda una condanna per minaccia aggravata, ma il principio chiave è la netta distinzione tra la valutazione dei fatti, di competenza dei giudici di merito, e il controllo sulla corretta applicazione della legge, unico compito della Cassazione. Comprendere questa differenza è fondamentale per capire perché un ricorso inammissibile viene dichiarato tale, chiudendo definitivamente la porta a ulteriori riesami.
Il Caso: Dalla Condanna per Minaccia all’Appello in Cassazione
Un imputato, condannato in primo grado e in appello per il reato di minaccia aggravata (art. 612, secondo comma, c.p.), decide di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. La sua difesa si basa su due motivi principali:
1. Illogicità della motivazione: L’imputato contesta la valutazione delle prove, in particolare le dichiarazioni della persona offesa, sostenendo che i giudici di merito abbiano errato nel ritenerlo penalmente responsabile.
2. Mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto: La difesa lamenta che non sia stata applicata la causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis c.p., che esclude la punibilità per reati di lieve entità.
Entrambi i gradi di giudizio precedenti avevano raggiunto una “doppia conforme”, confermando la condanna con motivazioni coerenti.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa pronuncia non entra nel merito delle accuse, ma si ferma a un livello procedurale, stabilendo che i motivi presentati dall’imputato non sono ammissibili in questa sede. Di conseguenza, la condanna diventa definitiva e l’imputato viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni dietro il Ricorso Inammissibile
La Corte ha spiegato in modo chiaro perché i motivi del ricorso non potevano essere accolti. L’analisi dei giudici si è concentrata sulla natura delle censure mosse dalla difesa, evidenziando la loro incompatibilità con i poteri della Cassazione.
Il primo motivo, che denunciava l’illogicità della motivazione, è stato respinto perché, in realtà, mirava a ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove. La difesa proponeva una “lettura alternativa delle fonti probatorie”, un’operazione che è preclusa nel giudizio di legittimità. La Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono riesaminare i fatti. Il suo compito è verificare che la sentenza impugnata non presenti vizi di legge, come una motivazione mancante, palesemente illogica o contraddittoria. In questo caso, i giudici hanno ritenuto che la doppia condanna fosse basata su un quadro probatorio chiaro e coerente, in linea con la giurisprudenza consolidata sulla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa.
Anche il secondo motivo, relativo alla mancata applicazione dell’art. 131 bis c.p., è stato giudicato inammissibile. La Corte ha sottolineato che la valutazione sulla “particolare tenuità del fatto” è una questione di merito, basata su circostanze fattuali che solo il giudice di primo e secondo grado possono apprezzare. Sollevarla in Cassazione come una semplice lamentela sulla decisione presa, senza indicare un errore di diritto, si traduce in una inammissibile doglianza in punto di fatto.
Le Conclusioni: Cosa Insegna Questa Ordinanza
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: la netta separazione tra giudizio di fatto e giudizio di legittimità. Chi intende ricorrere in Cassazione non può limitarsi a contestare la ricostruzione degli eventi o a proporre una propria versione, sperando che la Suprema Corte riveda le prove. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di una simile impostazione. Per avere successo, il ricorso deve individuare specifici errori di diritto o vizi logici macroscopici nella motivazione della sentenza impugnata, dimostrando come il giudice di appello abbia applicato erroneamente la legge o abbia ragionato in modo palesemente contraddittorio. In assenza di tali elementi, il tentativo di ottenere una terza valutazione dei fatti è destinato a fallire, con l’ulteriore aggravio di spese e sanzioni.
Perché il motivo di ricorso sulla responsabilità penale è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché non contestava un errore di diritto, ma mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove e una lettura alternativa dei fatti. Questo tipo di riesame non è consentito in sede di legittimità, ovvero davanti alla Corte di Cassazione.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un caso?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze, non di riesaminare le prove o ricostruire i fatti, attività che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
Qual è stata la conseguenza per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La sua condanna è diventata definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26080 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26080 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MONTECORVINO ROVELLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 612, secondo comma, cod. pen.;
Rilevato che il primo motivo di ricorso, che denuncia l’illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell’imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna, con corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte in tema di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa (per tutti, cfr. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE‘Arte,Rv. 253214 – 01); che il motivo è inoltre riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (si vedano le pagg. 4-5-6);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che si duole del mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/06/2024