Ricorso Inammissibile: La Cassazione Ribadisce i Limiti del Giudizio di Legittimità
Quando un imputato decide di portare il proprio caso fino all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, deve fare i conti con regole procedurali molto rigide. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre l’occasione per approfondire uno dei motivi più comuni di rigetto: il ricorso inammissibile perché volto a una non consentita rivalutazione dei fatti. Questa ordinanza sottolinea un principio cardine del nostro sistema processuale: la Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito.
Il Caso in Esame: Dalla Condanna al Ricorso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un uomo, confermata sia in primo grado dal Tribunale sia in secondo grado dalla Corte d’Appello, per il reato previsto dall’art. 28 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. La pena inflitta era di un anno di reclusione, oltre al pagamento delle spese e alla confisca dei reperti.
Non rassegnato alla decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso per cassazione. Il motivo principale sollevato era la violazione dell’articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, lamentando una presunta mancanza di motivazione da parte della Corte d’Appello riguardo all’elemento soggettivo del reato, ovvero l’intenzione colpevole.
I Limiti del Giudizio di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. La decisione si basa su un punto fondamentale: il ricorso, pur mascherato da critica sulla motivazione, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione degli elementi di prova e una riconsiderazione dei fatti. Questa operazione, tuttavia, è preclusa in sede di legittimità.
La Suprema Corte non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello), che sono gli unici a poter analizzare e ponderare le prove. Il compito della Cassazione è unicamente quello di verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia logicamente coerente, non contraddittoria e giuridicamente corretta.
La Differenza tra Critica alla Motivazione e Rivalutazione dei Fatti
È cruciale comprendere questa distinzione. Un ricorso legittimo può evidenziare un’evidente illogicità nel ragionamento del giudice o una palese contraddizione tra le diverse parti della sentenza. Al contrario, un ricorso inammissibile è quello che, come nel caso di specie, si limita a proporre una lettura alternativa delle prove, magari più favorevole all’imputato, senza però dimostrare un vizio logico-giuridico nel percorso argomentativo seguito dalla Corte d’Appello.
Le Motivazioni della Corte
Nelle sue motivazioni, la Cassazione ha ribadito il suo costante insegnamento: il sindacato sulla motivazione si compie analizzando lo sviluppo del ragionamento espresso nell’atto impugnato e la sua coerenza interna. Non è possibile, nel giudizio di legittimità, attribuire un nuovo significato ai dati probatori o realizzare una “diversa lettura” degli stessi, anche qualora questa potesse apparire preferibile o più esplicativa.
La Corte ha inoltre specificato che l’ipotesi alternativa proposta dalla difesa, per poter incrinare la tenuta logica della decisione, deve essere “ragionevole”, ovvero trovare conforto nella buona logica. Non è sufficiente prospettare un dubbio teorico o una mera possibilità che la logica stessa consente di escludere o superare. Nel caso specifico, le argomentazioni della difesa sono state ritenute del tutto irragionevoli e prive di forza antagonista rispetto alla ricostruzione operata dai giudici di merito.
Le Conclusioni
La declaratoria di inammissibilità del ricorso ha comportato, come previsto dalla legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza rappresenta un monito importante: il ricorso per cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È uno strumento straordinario destinato a correggere errori di diritto. Per avere successo, i motivi di ricorso devono essere formulati con rigore tecnico, concentrandosi esclusivamente sui vizi di legittimità della sentenza e non su aspetti che attengono alla valutazione del merito della causa.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di contestare vizi di legittimità (errori di diritto o illogicità della motivazione), mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione nel processo penale?
La Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità. Il suo compito non è riesaminare nel merito la vicenda, ma verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3572 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3572 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
/
avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA 1,4′ >tivv),,.
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna confermato la sentenza del Tribunale della medesima città in composizion monocratica del 27/09/2019, che aveva ritenuto NOME COGNOME colpevole de reato di cui all’art. 28, comma 2, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 e lo condannato alla pena di anni uno di reclusione, oltre che ai pagamento delle sp processuali, ordinando la confisca e distruzione dei reperti in sequestr eccezione di quelli da restituire all’avente diritto.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, per il tramite del difensore AVV_NOTAIO, denunciando violazione dell’art. 606, comma 1, lett e), cod. proc. pen., per mancanza di motivazione in ordine all’elemento sogget del reato.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in ragione della manife infondatezza dei motivi, tesi – in realtà – ad ottenere una rivalutazione di attinenti al fatto, ossia al compimento di operazione valutativa non consentita presente sede di legittimità. Ed invero, le critiche esposte dal ricorrente rig profili di merito, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugna la cui riproposizione è volta – con tutta evidenza – ad una riponderazione del dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, il ricorso finisce con il argomenti fattuali, la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. E’ infatti, l’insegnamento di questa Corte, secondo la quale il sindacato in ordi motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l’analisi dell sviluppo motivazionale espresso nell’atto, oltre che della sua interna coe logico-giuridica, non essendo possibile compiere – nel giudizio di legitti «nuove» attribuzioni di significato, ovvero realizzare una diversa lettur medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibi diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). A fronte di tali dati – dì inequivoca significazi l’ipotesi alternativa introdotta dalla difesa appare del tutto irragionevol esposto in sentenza e non assume alcuna forza logica antagonista. Il dubb ìnfatti, per determinare l’ingresso dì una reale ipotesi alternativa di rico dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella bu logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di su (Sez. 1 n. 31546 del 21 5.2008, COGNOME, rv 240763).
ra-x–
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi esonero, al versamento dì una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, 07 dicembre 2023.