Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3533 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3533 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GATTINARA il DATA_NASCITA
/avverso la sentenza dei 30/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINO , W 1,4. .2/3. n · ,01 -1 2, 17′”P .
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torin confermato la sentenza del Tribunale di Vercelli in composizione monocratica d 20/10/2021, che aveva ritenuto NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. cod. pen., aggravato ex art. 71 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 e lo condannato alla pena di mesi quattro di arresto, oltre che al pagamento delle processuali, ordinando la confisca e trasmissione alla Direzione provincia artiglieria delle munizioni in sequestro.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, per il tramite del difensore AVV_NOTAIO, denunciando violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. p pen., in relazione agli artt. 27, comma 2 Cost., 6 CEDU, 14 del Patto internazi sui diritti civili e politici e 533, comma 1 cod. proc. pen., per non essers prova certa in ordine alla consapevolezza – in capo all’imputato – della pre delle munizioni.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in ragione della manif infondatezza dei motivi, tesi – peraltro – ad ottenere una rivalutazione di attinenti al fatto, operazione non consentita nella presente sede di legitti invero, le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili di coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata e la rìproposizione è volta – con tutta evidenza – ad una rivalutazione del dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, il ricorso finisce con il argomenti di merito, la cui rivalutazione è preclusa in sede di legitti costante, infatti, l’insegnamento di questa Corte, secondo la quale il sinda ordine alla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraversi l’analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell’atto, oltre che della sua coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere – nel giudizi legittimità – «nuove» attribuzioni di significato, ovvero realizzare una lettura, in ordine ai medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui s preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Se:. VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). A fronte di tali dati – del inequivoci – l’ipotesi alternativa introdotta dalla difesa appare irragionevole, come esposto in sentenza e non assume alcuna forza log antagonista. Il dubbio, infatti, per determinare l’ingresso di una reale alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutaz inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica
consente di escludere o di superare (Sez. 1, n. 31546 del 21/05/2008, COGNOME, rv 240763).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 07 dicembre 2023.