Ricorso Inammissibile: la Cassazione ribadisce i limiti del giudizio di legittimità
Un ricorso inammissibile presentato alla Corte di Cassazione non solo viene respinto, ma comporta anche conseguenze economiche significative per chi lo propone. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce ancora una volta i confini del giudizio di legittimità, sanzionando un ricorso considerato ‘meramente rivalutativo’ dei fatti. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i principi che regolano l’accesso al più alto grado di giudizio.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una sentenza del Tribunale di una città del centro Italia, emessa il 28 febbraio 2024. Un individuo era stato dichiarato responsabile per il reato previsto dall’art. 4 della legge n. 110 del 1975, una norma che regola il controllo delle armi.
Il giudice di primo grado, pur riconoscendo all’imputato un vizio parziale di mente e la circostanza attenuante della lieve entità del fatto, lo aveva condannato a una pena pecuniaria, fissata in 2.000,00 euro di ammenda.
L’appello e il Ricorso Inammissibile in Cassazione
Contro questa sentenza, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione da parte del Tribunale. Tuttavia, il tentativo di ottenere una riforma della decisione si è scontrato con una barriera procedurale invalicabile.
La Corte di Cassazione, esaminando il ricorso, lo ha immediatamente qualificato come ricorso inammissibile. La ragione risiede nel fatto che le doglianze presentate non evidenziavano reali errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata. Al contrario, il ricorso si limitava a proporre una diversa interpretazione dei fatti, cercando di ottenere dalla Suprema Corte un nuovo giudizio di merito, attività che esula completamente dalle sue competenze.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte, nella sua sintetica ma chiara ordinanza, ha spiegato che il ricorso era ‘meramente rivalutativo’. In altre parole, l’appellante chiedeva ai giudici di legittimità di riesaminare e reinterpretare gli elementi di fatto già vagliati e logicamente argomentati dal Tribunale. Questo tipo di richiesta è precluso in sede di Cassazione, il cui compito è verificare la corretta applicazione delle norme giuridiche e la coerenza logica della motivazione, non di stabilire una nuova verità fattuale.
Il ricorso è stato quindi rigettato perché basato su ‘motivi non consentiti’, ovvero su argomentazioni che non possono trovare spazio nel giudizio di legittimità. La decisione del Tribunale era stata supportata da argomentazioni logiche e coerenti, rendendola non sindacabile su punti di fatto in questa sede.
Le Conclusioni: le conseguenze dell’inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto conseguenze dirette e onerose per il ricorrente. Come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Inoltre, non ravvisando elementi che potessero giustificare l’errore nel proporre il ricorso (assenza di colpa), la Corte ha imposto il pagamento di una sanzione pecuniaria di 3.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione ha lo scopo di disincentivare la presentazione di ricorsi palesemente infondati, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. La decisione ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione è uno strumento per tutelare la legge, non per tentare una terza istanza di giudizio sul merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non contestava errori di diritto, ma si limitava a proporre una nuova valutazione dei fatti già accertati dal giudice di merito, attività non permessa in sede di Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che un ricorso è “meramente rivalutativo”?
Significa che il ricorso non solleva questioni sulla corretta applicazione della legge, ma cerca di ottenere dalla Corte di Cassazione un nuovo giudizio sui fatti del caso, un compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35989 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35989 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TERAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2024 del TRIBUNALE di TERAMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 28 febbraio 2024 il Tribunale di Teramo ha affermato la responsabilità di NOME per il reato di cui all’art legge n.110 del 1975 oggetto di contestazione. Riconosciuto il vizio parziale di mente e la circostanza attenuante della lieve entità del fatto, la pena stata determinata in euro 2.000,00 di ammenda.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – NOME NOME deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.
Ed invero, il ricorso è meramente rivalutativo – in fatto – su punti della decisio logicamente argomentati e non rivalutabili in sede di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 20 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente