Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sconfirma l’Appello Ripetitivo
Quando si arriva all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, è fondamentale presentare argomentazioni solide e pertinenti. Un caso recente ci offre una lezione cruciale su cosa accade quando un appello si rivela una semplice fotocopia dei motivi già discussi e respinti: il ricorso inammissibile viene rigettato, chiudendo definitivamente la porta a ulteriori riesami. L’ordinanza n. 23984/2024 della Suprema Corte illustra perfettamente questo principio.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. La ricorrente contestava diversi aspetti della sua condanna, lamentando la violazione di legge e vizi di motivazione. In particolare, le sue critiche si concentravano sulla mancata applicazione di una specifica circostanza attenuante prevista dall’articolo 385 del codice penale, sulla negata concessione delle attenuanti generiche (art. 62 bis c.p.) e sugli aumenti di pena calcolati a titolo di continuazione tra i reati.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile senza entrare nel merito delle questioni sollevate. Questa decisione non significa che le argomentazioni della ricorrente fossero necessariamente infondate, ma che il modo in cui sono state presentate era proceduralmente errato. La Corte ha stabilito che i motivi del ricorso non erano idonei a superare il vaglio di ammissibilità, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso Inammissibile è stato Rigettato
Il cuore della decisione risiede nella natura del controllo della Corte di Cassazione. Il suo compito non è quello di essere un terzo grado di giudizio dove si riesaminano i fatti, ma un ‘sindacato di legittimità’, volto a verificare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente la legge e motivato le loro decisioni in modo logico e coerente.
La Corte ha rilevato due difetti capitali nel ricorso:
1. Richiesta di una nuova valutazione dei fatti: Le doglianze della ricorrente, pur presentate come violazioni di legge, miravano in realtà a sollecitare una ‘rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie’. In altre parole, si chiedeva alla Cassazione di riconsiderare le prove e giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di appello, un compito che esula completamente dalle sue competenze.
2. Motivi meramente riproduttivi: Il ricorso si limitava a riproporre le stesse censure già adeguatamente esaminate e respinte con ‘corretti argomenti giuridici’ dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione dei motivi d’appello; deve, invece, individuare specifici errori di diritto o palesi illogicità nella motivazione della sentenza impugnata. In assenza di tali elementi, il ricorso diventa una sterile reiterazione e, come tale, inammissibile.
Conclusioni: L’Importanza di Motivi Nuovi e Specifici in Cassazione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per cassazione deve essere mirato, specifico e focalizzato su questioni di diritto. Non è una terza chance per discutere i fatti. Per gli avvocati e i loro assistiti, la lezione è chiara: per avere successo in Cassazione, è indispensabile formulare censure nuove, che attacchino la coerenza giuridica e logica della decisione di secondo grado, e non limitarsi a sperare in un diverso apprezzamento delle prove. Un ricorso inammissibile non solo porta al rigetto, ma comporta anche conseguenze economiche, rendendo la condanna definitiva e aggiungendo ulteriori costi.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti erano una mera riproduzione di censure già adeguatamente vagliate e respinte dal giudice di merito e perché miravano a una rivalutazione delle prove, attività non consentita nel giudizio di legittimità.
Cosa significa che un ricorso è ‘meramente riproduttivo’?
Significa che l’atto di impugnazione si limita a ripetere le stesse argomentazioni e critiche già presentate nei precedenti gradi di giudizio, senza introdurre specifici motivi di critica contro la struttura logico-giuridica della sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze per la ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23984 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23984 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti, con cui la ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 385, comma 4, e dell’art. 62 bis cod. pen., per relationem, la mancanza di motivazione per gli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione e la mancata concessione delle attenuanti generiche, sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pagine 6 della sentenza impugnata);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/4/2024