Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40308 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40308 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a EMPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso con cui si denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’omessa riqualificazione dei reati di rapina e furto in abitazione, rispettivamente, in quelli di ricettazione attenuata e tentata ricettazione attenuata, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, poiché esso risulta riproduttivo di profili di censura già proposti in appello (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01) e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, cosicché gli stessi devono considerarsi privi di specificità meramente apparenti, limitandosi a prefigurare una diversa valutazione e un diverso giudizio di rilevanza e/o attendibilità delle risultanze processuali, al fine introdurre una lettura del merito alternativa, non consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623 Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482 – 01), che, nel caso di specie, deve ravvisarsi come i giudici di appello abbiano posto a base del loro convincimento una congrua e logica motivazione, indicando i diversi elementi di fatto (confessioni dei correi, dichiarazioni dei testimoni oculari, immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza e contenuto delle intercettazioni riguardanti l’imputata), la cui valorizzazione ha condotto a ritenere con certezza come l’imputata non si fosse limitata all’asserita ricettazione dei beni, avendo partecipato moralmente e materialmente ai reati lei ascritti;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna der ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 4 novembre 2025.