Ricorso Inammissibile: La Decisione della Cassazione sul Motivo Riproduttivo
Quando un ricorso in Cassazione si limita a ripetere argomenti già bocciati in appello, la sua sorte è segnata. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre lo spunto per analizzare il concetto di ricorso inammissibile e le conseguenze per chi tenta questa strada senza validi presupposti. La vicenda riguarda la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, negata in secondo grado e riproposta identica dinanzi ai giudici di legittimità.
I Fatti del Processo
Il procedimento ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. Giunto dinanzi alla Corte d’Appello, l’imputato vedeva confermata la sua responsabilità. In quella sede, la difesa aveva sollevato la questione relativa all’applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, che prevede la non punibilità per fatti di particolare tenuità. Tuttavia, i giudici di secondo grado avevano respinto tale richiesta con argomentazioni specifiche.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, basando la sua impugnazione su un unico motivo: l’errata valutazione della Corte d’Appello nel non riconoscere la particolare tenuità del fatto.
La Questione Giuridica: Il Ricorso Inammissibile per Genericità
Il nodo centrale della questione non risiede tanto nel merito della applicabilità o meno dell’art. 131-bis, quanto nella modalità con cui il ricorso è stato formulato. Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Esso è un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti.
Per questa ragione, un ricorso è considerato ammissibile solo se contesta specifici errori di diritto (violazione di legge o vizi di motivazione) commessi nella sentenza impugnata. Se, al contrario, si limita a riproporre le medesime doglianze già esaminate e rigettate, senza un confronto critico con le ragioni della decisione appellata, il ricorso diventa ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha seguito un ragionamento lineare e conforme al suo consolidato orientamento. I giudici hanno rilevato che l’unico motivo di impugnazione era ‘meramente riproduttivo’ delle censure già adeguatamente esaminate e respinte con argomenti giuridici corretti dal giudice di merito. In altre parole, la difesa non ha mosso una critica specifica alla motivazione della sentenza d’appello, ma si è limitata a ripetere la stessa richiesta, sperando in un esito diverso.
Questo approccio, secondo la Corte, non è consentito. La funzione della Cassazione non è quella di riesaminare i fatti, ma di controllare la correttezza giuridica del percorso logico seguito dal giudice precedente. Poiché il ricorso non evidenziava vizi di legittimità nella decisione impugnata, ma si limitava a una sterile riproposizione, è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per scoraggiare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione riafferma un principio fondamentale del processo penale: l’importanza della specificità dei motivi di ricorso per Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza per poterla impugnare efficacemente davanti alla Suprema Corte. È necessario individuare e argomentare con precisione gli errori di diritto commessi, confrontandosi criticamente con la motivazione del provvedimento che si intende censurare. Un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il proponente. Questa ordinanza serve da monito: le impugnazioni devono essere uno strumento serio di critica giuridica e non un tentativo di ottenere una terza valutazione dei medesimi fatti.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando si limita a essere ‘meramente riproduttivo’ di censure già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice del grado precedente, senza presentare nuovi e specifici argomenti giuridici.
Qual era la richiesta principale del ricorrente?
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale, che la Corte d’Appello gli aveva negato.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29840 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29840 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME CAN nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. NUMERO_DOCUMENTO Kiremitci
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pe
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di impugnazione, avente ad oggetto l’omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profi di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudi merito (v. pag. 2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/06/2024