Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Spaccio
Quando un appello alla Suprema Corte di Cassazione si limita a ripetere argomenti già discussi e decisi, il risultato è spesso una dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo principio fondamentale della procedura penale è stato riaffermato in una recente ordinanza, che ha chiuso definitivamente un caso di spaccio di stupefacenti. L’analisi di questa decisione offre spunti preziosi sul rigore richiesto per accedere al giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso: L’Identificazione e l’Arresto
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un uomo per aver venduto cocaina a un acquirente. L’elemento centrale del processo è stata l’identificazione del venditore. La Corte d’Appello aveva stabilito con certezza l’identità dell’imputato basandosi su un elemento cruciale: il riconoscimento diretto effettuato dall’acquirente al momento dell’arresto.
Inoltre, la sera dell’operazione di polizia, l’acquirente aveva insistentemente chiamato il numero di telefono del ricorrente. A rispondere, tuttavia, non fu lo spacciatore, ma il personale della polizia giudiziaria, che colse l’occasione per organizzare un incontro simulato, culminato con l’arresto dell’imputato.
I Motivi del Ricorso e la Risposta della Corte
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, contestando nuovamente la sua identificazione come venditore. La difesa ha sostenuto che le prove non fossero sufficienti a collegarlo in modo inequivocabile all’attività di spaccio. Tuttavia, questa linea difensiva non era nuova: si trattava della stessa argomentazione già presentata e respinta dalla Corte d’Appello.
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il caso, ha immediatamente rilevato la natura ripetitiva del motivo di ricorso. Invece di sollevare questioni di legittimità o vizi di legge nella sentenza impugnata, l’appello si limitava a riproporre una questione di fatto già ampiamente e correttamente risolta nel grado precedente.
La Decisione della Cassazione: Analisi del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sul principio secondo cui il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito dove poter ridiscutere i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Poiché il ricorrente non ha introdotto nuovi profili di diritto né ha evidenziato vizi logici nel ragionamento della Corte d’Appello, ma si è limitato a una “censura riproduttiva”, il suo appello è stato respinto senza un esame del merito.
Le Motivazioni della Decisione
Nelle motivazioni, i giudici hanno chiarito che la Corte d’Appello aveva fornito una “corretta risposta” alla questione dell’identificazione. Il riconoscimento da parte dell’acquirente, corroborato dalle circostanze dell’arresto (avvenuto a seguito di una chiamata all’utenza del ricorrente), costituiva un quadro probatorio solido e coerente. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello fosse logica, completa e priva di vizi, rendendo la critica del ricorrente sterile e, pertanto, inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione: non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito. È necessario, invece, individuare specifici errori di diritto o palesi illogicità nella motivazione della sentenza. Un ricorso inammissibile perché meramente ripetitivo non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, aggravando la posizione del ricorrente.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base a questa ordinanza, un ricorso viene dichiarato inammissibile quando si limita a riproporre le stesse censure e argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi profili di critica giuridica o evidenziare vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata.
Quali elementi sono stati decisivi per l’identificazione dell’imputato in questo caso?
L’identificazione dell’imputato si è basata su due elementi chiave: il riconoscimento diretto effettuato dall’acquirente della sostanza stupefacente e le insistenti chiamate che quest’ultimo ha fatto all’utenza telefonica del ricorrente la sera dell’arresto, a cui ha risposto la polizia giudiziaria organizzando un incontro simulato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47468 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47468 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 01/01/1984
avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si censura la ritenuta identificazione del ricorrente ne persona che aveva in precedenza venduto stupefacente del tipo cocaina a NOME COGNOME è riproduttivo di analoga censura a cui la Corte di appello ha fornito corretta risposta, rileva come fosse stato riconosciuto dal COGNOME in occasione dell’arresto come il venditore a cui si e ripetutamente rivolto per leacquisto di stupefacente; che tale dato spiega la ragione per cu aveva chiamato con insistenza l’utenza del ricorrente nella serata in cui è stato arrestato ricorrente, chiamata a cui aveva risposto personale della polizia giudiziaria che aveva fissato u incontro simulato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/11/2024.