Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sconfessa la Ripetizione di Motivi Già Valutati
Quando si impugna una sentenza davanti alla Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere la natura e i limiti di questo giudizio. Un recente provvedimento della Suprema Corte chiarisce un punto cruciale: presentare un ricorso inammissibile perché meramente riproduttivo di questioni già discusse e rigettate nei gradi di merito non solo è inutile, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo questa ordinanza per capire perché la ripetitività degli argomenti porta a una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imputato da parte del Tribunale, successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnato alla doppia condanna, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Tuttavia, la sua difesa si basava su un unico motivo: la violazione dell’articolo 131-bis del codice penale, ovvero la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Questo stesso argomento era già stato ampiamente discusso e motivatamente respinto dai giudici della Corte d’Appello.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una decisione tanto sintetica quanto netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione è semplice e si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. La Suprema Corte non ha il compito di rivalutare i fatti o le prove, ma solo di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze impugnate.
Il Principio della Non Ripetitività dei Motivi
Il cuore della decisione risiede nel fatto che il motivo sollevato era ‘riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito’. In altre parole, il ricorrente si è limitato a ripresentare alla Cassazione le stesse lamentele già esposte e rigettate in appello, senza individuare vizi specifici di legittimità (come un errore di diritto o un vizio logico manifesto) nella sentenza impugnata. Questo trasforma il ricorso in un tentativo, non consentito, di ottenere una nuova valutazione sul merito della questione, compito che esula dalle attribuzioni della Cassazione.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è lapidaria. Viene rilevato che il motivo unico non è consentito in sede di legittimità proprio perché ripropone doglianze già esaminate e respinte. La Corte d’Appello aveva fornito una risposta giuridicamente corretta e ben argomentata alle obiezioni dell’imputato. Di fronte a una motivazione completa e non illogica del giudice di secondo grado, la Cassazione non può intervenire. L’inammissibilità del ricorso comporta, come conseguenza automatica, la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, quantificata in tremila euro. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito pratico: un ricorso per Cassazione deve essere costruito su vizi di legittimità specifici e non può limitarsi a una generica contestazione della decisione di merito. Riproporre le stesse argomentazioni già respinte, senza evidenziare un chiaro errore di diritto o un vizio motivazionale, conduce inesorabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la redazione del ricorso richiede uno studio approfondito della sentenza impugnata per individuare le reali falle giuridiche, anziché sperare in un improbabile ‘terzo tempo’ del giudizio di merito. Per l’imputato, le conseguenze non sono solo la conferma della condanna, ma anche un ulteriore esborso economico.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre profili di censura che erano già stati adeguatamente esaminati e respinti con argomenti giuridici corretti dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuove questioni di legittimità.
Qual era l’unico motivo di ricorso presentato dall’imputato?
L’unico motivo di ricorso era la presunta violazione dell’art. 131-bis del codice penale, relativo alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11112 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11112 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILAZZO il 23/07/1998
avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Messina che ha confermato la pronuncia resa in data 21/06/2023 dal Tribunale di Barcellona P.G. che lo ha dichiarato colpevole dei reati a lui ascritti.
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (Violazione dell’art. 131-bis cod. pen.) non è consentito in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (p. 2 sent. app.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 dicembre 2024