Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11929 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11929 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/09/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a FIRENZE COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA in NOMEIA KAMERAJ NOME nato DATA_NASCITA in NOMEIA avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
sentito l’AVV_NOTAIO che, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO e nell’interesse di NOME, ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
sentito l’AVV_NOTAIO che, nell’interesse di COGNOME NOME, ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
sentito l’AVV_NOTAIO che, nell’interesse di NOME COGNOME, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME NOME, NOME e NOME, con separati ricorsi e a mezzo dei rispettivi difensori, impugnano la sentenza in data 18/01/2021 con cui la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza in data 15/11/2017
del Tribunale di Firenze, che li aveva condannati per il reato di rapina aggravata.
Deducono:
1.1. GLYPH COGNOME NOME.
1.1.1.”Mancanza e contraddittorietà della motivazione ex art. 606 lettera e) c.p.p. in ordine alla riferibilità soggettiva delle imputazioni ed agli elementi a discarico debitamente indicati nell’atto di gravame – violazione di legge in relazione all’art. 546 lettera e) c.p.p.”.
Con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente premette che, con motivi nuovi, la difesa aveva sollecitato la Corte di appello a confrontarsi con una serie di dati fattuali -analiticamente descritti- che si assumono idonei a destituire di forza probante il dato indiziario costituito dalla conoscenza del solo imputato ricorrente dei movimenti di COGNOME e il numero e la qualità degli orologi in suo possesso il giorno in cui subiva la rapina.
Deduce, quindi, il vizio di omessa motivazione, perché la Corte di appello non ha dato alcuna risposta in relazione a tale sollecitazione.
1.1.2. “Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all’art. 522, comma 2, c.p.p. – condanna per una circostanza aggravante mai ritualmente contestata”.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta come già il capo d’imputazione non contenga la descrizione del ruolo tenuto da COGNOME nell’intera vicenda, né alcun riferimento alla circostanza aggravante di cui all’art. 112, n. 2, cod.pen., né in narrativa, né con un richiamo della norma.
Osserva come -cion tante- la pena inflitta a NOME abbia tenuto conto del suo ruolo di organizzatore.
1.2. COGNOME NOME.
1.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria avanzata alla Corte di appello con l’atto di gravame e con i motivi aggiunti.
La doglianza si riferisce al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, richiesta per il conferimento di perizia antropometrica e per l’esame testimoniale di COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Tanto al fine di dimostrare che l’imputato, al momento della rapina, non poteva trovarsi sul luogo del delitto, per come dimostrato anche con l’esame dei fotogrammi estratti dall’impianto di video sorveglianza e dal certificato INPS, che attesta che il giorno della rapina NOME iniziava a lavorare presso la discoteca Tenax.
Secondo la difesa la Corte di appello ha respinto l’istanza con motivazione illogica, che viene illustrata al fine di dimostrare la fondatezza dell’assunto.
1.2.2. “art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p.: manifesta illogicità, contraddittorietà
assenza della motivazione in punto di ritenuta attendibilità del riconoscimento dell’imputato”.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia di manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui -con motivazione per relationemha ritenuto attendibile la persona offesa, nonostante questo avesse riconosciuto l’imputato a distanza di oltre un mese dai fatti, pur avendo precedentemente dichiarato di non essere in grado di descrivere gli aggressori.
Denuncia, altresì, il travisamento del contenuto dichiarativo della teste COGNOME, che -diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello- non ha mai riconosciuto con certezza l’imputato NOME.
Ribadisce la necessità di una rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.
1.2.3. “Art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) c.p.p.: erronea applicazione dell’art. 628 co. 3 n. 1 c.p. per avere riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante delle più persone riunite fuori dai presupposti di legge. Manifesta illogicità della motivazione sul punto”.
Secondo il ricorrente “il riconoscimento dell’aggravante per il sol fatto della contemporanea presenza di più persone anche laddove solo uno dei compartecipi ponga in essere condotte di violenza, comporterebbe una “interpretazione abrogatrice del reato di concorso in rapina”.
1.2.4. “art. 606 co. 1 lett. byì e lett. e) c.p.p.: erronea applicazione degli artt. 110 e 116 c.p. per avere riconosciuto la sussistenza del delitto di lesioni ritenuto addebitabile ex art. 110 e non ex art. 116 c.p. Contraddittorietà della motivazione”.
Secondo il ricorrente le modalità della rapina portano a escludere la sussistenza del dolo di concorso in testa a NOME, visto che non si ha la prova della consapevolezza -neanche a titolo di dolo eventuale- che l’esecutore materiale della rapina avesse intenzione di commettere il delitto contestato.
1.3. COGNOME NOME.
1.3.1. “Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; travisamento della prova; inosservanza degli artt. 192 e 533 c.p.p.”.
Secondo il ricorrente, la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado con una motivazione viziata da illogicità, contraddittorietà e di omissione circa il contributo causale di COGNOME rispetto al fatto storico contestatogli. Specifica che i giudici, nonostante un compendio probatorio altamente contraddittorio, travisano gli elementi processualmente emersi con l’inevitabile conseguenza di generare una motivazione manifestamente illogica. Precisa che la sentenza è censurabile sotto il profilo della illogicità, che ha la propria origine nella contraddittorietà e nel travisamento delle risultanze processuali, nella misura in cui la Corte di appello non ha fatto buon governo
delle massime di esperienza e dei criteri legali in tema di valutazione delle prove ai sensi dell’art. 192, comma 2, cod.proc.pen., violando pertanto il canone probatorio dell’al di là di ogni ragionevole dubbio.
A sostegno dell’assunto vengono compendiati gli elementi valorizzati dalla Corte di appello, (dichiarazioni di COGNOME, riconoscimento fotografico, esito della perquisizione domiciliare, tabulati telefonici, della individuazione fotografica), rispetto ai quali si assume che i giudici vi hanno attribuito valore probatorio mentre in realtà non poteva riconoscersi alcuna valenza.
Aggiunge che la Corte di appello neanche spiega il ruolo ricoperto da COGNOME nella vicenda.
1.3.2. “Erronea applicazione della legge penale di cui agli artt. 132 e 133; erronea applicazione degli artt. 3 e 27 Cost.”.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta una disparità di trattamento sanzionatorio, in violazione del principio di uguaglianza, perché i giudici hanno irrogato a COGNOME una pena di soli sei mesi inferiore a quella di COGNOME e uguale a quella di NOME, nonostante la sua condotta fosse sicuramente connotata da minor disvalore rispetto a quella dei correi.
Assume, dunque, che la pena concretamente irrogata al Kannberaj deve essere rideterminata e gradata verso il basso, essendo la sanzione penale applicata irragionevole e sproporzionata. 2ee’
1.3.3. “Erronea applicazione della legge penale con riferimento agri arti. 62-bis c.p.”.
Con riguardo alla negazione delle circostanze attenuanti generiche, il ricorrente osserva che la Corte di appello di Firenze ha errato nel ritenere l’odierno imputato non meritevole dell’applicazione delle circostanze di cui all’art. 62-bis c.p., in considerazione dell’assenza di capacità a delinquere, vista la giovane età e il contegno processuale, essendo stato presente alle udienze del dibattimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I tre ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati, perché propongono questioni non consentite in sede di legittimità e perché meramente reiterativi delle medesime questioni sollevate con il gravame e risolte dalla Corte di appello.
1.1. Con riguardo all’affermazione di responsabilità, la Corte di appello (in uno con il tribunale) ha indicato la molteplicità di elementi, tutti convergenti nel senso della responsabilità dei tre ricorrenti alla rapina, per come emergente dalla lettura unitaria -tra altro- dei seguenti elementi: le dichiarazioni rese dalla persona offesa COGNOME NOME, la cui attendibilità è stata compiutamente esaminata e il cui contenuto hanno trovato molteplici riscontri; il riconoscimento
fotografico effettuato da COGNOME; le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza della ditta “RAGIONE_SOCIALE“; la testimonianza del falegname COGNOME NOME; il referto medico rilasciato dal pronto soccorso; gli accertamenti sull’autovettura Citroen Pluriel; i tracciamenti sulle utenze telefoniche in uso a NOME; i risultati della perquisizione in casa di NOME; la testimonianza di COGNOME NOME; la testimonianza di COGNOME NOME; la testimonianza di COGNOME NOME; la testimonianza di Polverosi NOME; il sospetto comportamento di guida tenuto da NOME in occasione dell’aggressione, riferita da NOME e confermata da tutti i testimoni oculari.
1.2. A fronte di una motivazione assolutamente adeguata e puntuale resa in risposta a tutti i motivi di gravame, va rilevato come tutti i ricorsi si sforzino indebolire la valenza probatoria di singoli elementi posti a carico degli imputati così che, per un verso, si limitano a proporre una valutazione delle emergenze istruttorie alternativa a quella dei giudici di merito; per altro verso, s concentrano su singoli e frammentati elementi posti a carico dell’uno o dell’altro imputato, così trascurando di confrontarsi con la motivazione considerata unitariamente e nel suo risultato complessivo.
Tanto fa emergere come i ricorsi pongano questioni di merito e, al contempo, come essi siano aspecifici.
1.2.1. Sotto il primo profilo, va ricordato che sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso dei ricorsi in esame- “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 – , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, COGNOME e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).
1.2.2. Sotto il secondo profilo, va ribadito che «il difetto di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, per cui, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito. (In applicazione del principio, la Corte ha respinto il ricorso dell’imputato che aveva contestato il difetto di motivazione della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto attendibile la persona offesa, in quanto fondato sulla scorta di una lettura parziale e
parcellizzata delle emergenze processuali che non aveva tenuto conto degli ulteriori elementi valorizzati in motivazione)» (Sez. 2 – , Sentenza n. 38818 del 07/06/2019 Ud. (dep. 20/09/2019, M. Rv. 277091 – 01).
1.2.3. Va ancora rilevato che i ricorsi sono -per lo più- la mera reiterazione delle identiche questioni di merito sollevate con il gravame, affrontate e risolte dalla Corte di appello. A tale riguardo, questa Corte ha costantemente chiarito che “È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso” e (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, COGNOME; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, COGNOME). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d’appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta.
1.2.4. Va detto che i rilievi fini qui esposti valgono anche per il vizio di travisamento della prova diffusamente e variamente esposti dai ricorrenti. A questo riguardo va -comunque- rilevato come non ricorrano le condizioni richieste per la deducibilità del vizio di travisamento della prova, alla luce del pacifico orientamento di legittimità in forza del quale «il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti»Ì (così, tra molte, Sez. 2, Sentenza n. 5336 del 09/01/2018, L. Rv. 272018 – 01).
Nel caso in esame non ricorre nessuna di tali condizioni, con conseguente ulteriore ragione di inammissibilità dei relativi motivi di ricorso.
GLYPH Ferme tali assorbenti cause di inammissibilità -che riguardano l’interezza dei ricorsi in esame- si rinvengono, comunque, ulteriori cause di
inammissibilità, specifiche dei singoli ricorsi.
2.1. Con riguardo al primo motivo del ricorso di COGNOME, con il quale denuncia l’omessa motivazione sulle circostanze dedotte dalla difesa, va rilevato, anzitutto, come esso sia smentito dalla puntuale motivazione di cui si è già detto, così che il motivo si mostra manifestamente infondato. Va poi rimarcato come inoltre- esso si risolva in una valutazione di merito alternativa a quella della Corte di appello che ha evidentemente ritenuto infondata la prospettazione difensiva. Si deve considerare, infatti, che il giudice di merito non ha l’obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. Sotto tale profilo, dunque, la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti, costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenze processuali, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 2459 del 17/04/2000, Garasto).
2.2. Con riguardo al secondo motivo di ricorso di COGNOME, va rilevato come l’atto di appello non contenga alcuna censura con riguardo all’art. 112, comma primo, n. 2, cod.pen., con conseguente interruzione della catena devolutiva. A tal proposito, va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricors proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d’appello, con specifico motivo d’impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)» (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, COGNOME Fenza, Rv. 274346).
2.3. Molteplici ragioni, poi, portano all’inammissibilità del motivo di ricorso con cui NOME si duole della mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.
2.3.1. In primo luogo, va richiamato l’insegnamento di legittimità secondo il quale «la mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituire violazione dell’art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado» r (Sez. 1, Sentenza n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337 – 01).
Nel caso in esame, le testimonianze richieste non risultano sopravvenute né scoperte successivamente alla sentenza di primo grado, così mancando in radice ogni possibilità di dolersi della loro mancata assunzione in appello.
2.3.2. A tale preliminare e assorbente rilievo, va ad aggiungersi un’ulteriore ragione di inammissibilità, riferibile alla prova dichiarativa e al
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connotato di decisività che deve avere il mezzo istruttorio per cui si sollecita la riapertura dell’istruttoria dibattimentale.
A tal proposito va considerato che «la prova decisiva, la cui mancata assunzione può essere dedotta in sede di legittimità a norma dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., deve avere ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento e non può consistere in un mezzo di tipo dichiarativo, il cui risultato è destinato ad essere vagliato per effettuare un confronto con gli altri elementi di prova acquisiti al fine di prospettare l’ipotesi di un astratto quadro storico valutativo favorevole al ricorrenten, (Sez. 5, Sentenza n. 37195 del 11/07/2019, D. Rv. 277035 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 9069 del 07/11/2013 Ud. (dep. 25/02/2014 ) Rv. 259534 – 01).
2.3.2. GLYPH Con specifico riguardo alla perizia (anch’essa sollecitata dal ricorrente=, è stato altresì precisato che «nel dibattimento del giudizio di appello, la rinnovazione di una perizia può essere disposta soltanto se il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti. (La S.C. ha precisato che, in caso di rigetto della relativa richiesta, la valutazione del giudice di appello, se logicamente e congruamente motivata, è incensurabile in cassazione, in quanto costituente giudizio di fatto)» t (Sez. 2, Sentenza n. 36630 del 15/05/2013, COGNOME, Rv. 257062 – 01; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 7259 del 30/11/2017 Ud. -dep. 15/02/2018-, S. e altri, Rv. 273653).
2.3.3. A chiusura di tutto, va richiamato l’ormai risalente e assolutamente consolidato orientamento di legittimità in forza del quale «in tema di rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, il giudice, pur investito con i motivi di impugnazione- di specifica richiesta, è tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda; invero, in considerazione del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dare conto dell’uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti. Non così, viceversa, nella ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, di responsabilità», (così già Sez. 5, Sentenza n. 8891 del 16/05/2000, COGNOME, Rv. 217209; più di recente, tra molte, Sez. 6, Sentenza n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230).
L’applicazione di tali principi al caso concreto mostra la manifesta infondatezza del motivo.
2.4. A eguale conclusione di inammissibilità si giunge anche con riguardo alla censura svolta da COGNOME in riferimento alla valutazione dell’attendibilità della persona offesa. A tale proposito va rimarcato che «in tema di valutazione della
prova testimoniale, l’attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo “id quod plerumque accidit”, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità» (Sez. 4 – , Sentenza n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 – 01).
Per come già detto, nessuno di tali vizi inficia la sentenza né essi vengono dedotti dal ricorrente che, invero, si limita a prospettare una valutazione antagonista a quella dei giudici di merito.
Da qui la sua inammissibilità.
2.5. La censura esposta da COGNOME in relazione alla configurabilità dell’aggravante “delle più persone riunite” è inammissibile per manifesta infondatezza, perché correttamente risolta dalla Corte di appello in conformità all’insegnamento di questa Corte, secondo il quale ricorre tale aggravante circostanza che potenzia l’efficacia dell’azione criminosa- in caso di simultanea presenza di almeno due compartecipi nel luogo e nel momento del fatto, non essendo invece necessario che gli stessi pongano in essere contestualmente il medesimo segmento della condotta tipica (in tal senso cfr. Sez. 2 – , Sentenza n. 8324 del 04/02/2022, Keuta).
2.6. Con riguardo alla configurabilità del concorso anomalo in relazione al delitto di lesioni, la Corte di appello ha dato risposta alla censura di COGNOME, osservando che dalle modalità della condotta emergeva che le lesioni cagionate alla persona offesa costituivano un evento dannoso preordinato e voluto da tutti i complici e comunque a loro addebitabile quantomeno a titolo di dolo eventuale. Il ricorrente si oppone alla risposta della Corte di appello con argomentazioni di merito, reiterative di quelle esposte con il gravame, così incorrendo in tutte le ragioni di inammissibilità esposte nei paragrafi 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3. e 1.2.4.
2.7. Il ricorso di COGNOME censura la sentenza in punto di responsabilità, di trattamento sanzionatorio, ivi compresa la negazione delle circostanze attenuanti generiche.
2.7.1. Per quanto riguarda il primo motivo, vale richiamare quanto esposto ai già richiamati paragrafi 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3. e 1.2.4., visto che tutte l argomentazioni sviluppate dalla difesa offrono una valutazione delle risultanze probatorie alternativa a quella dei giudici di merito.
2.7.2. Tanto vale anche con riguardo alla negazione delle circostanze attenuanti generiche, visto che la Corte di appello ha respinto l’identico motivo di appello e ha confermato la decisione del tribunale sul punto in ragione dell’elevato livello di offensività della condotta e per l’assenza di elementi di
segno positivo, non essendo a tal fine utili lo stato di incensuratezza e la giovane età.
Il ricorrente, anche in questo caso, non oppone vizi scrutinabili in sede di legittimità, ma soltanto una valorizzazione della giovane età e del contegno processuale, che si mostra essere solo una valutazione antagonista a quella dei giudici di merito.
2.7.3. Con riguardo al trattamento sanzionatorio comparato a quello dei correi, va ribadito che «in tema di ricorso per cassazione, il diverso trattamento sanzionatorio riservato, nel medesimo procedimento, ad altri imputati, anche se correi, non implica un vizio di motivazione della sentenza, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento di situazione prospettata come identica sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali», t(Sez. 3 – , Sentenza n. 9450 del 24/02/2022, COGNOME, Rv. 282839 – 01).
Nessuna irragionevolezza patologica si rinviene nella motivazione impugnata dove, anzi, la Corte di appello ha diversificato la posizione di COGNOME e COGNOME, così dimostrando di avere tenuto conto del rispettivo disvalore delle condotte.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 9 settembre 2022
Il Consigliere estensore
GLYPHIl Presidente