Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13936 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13936 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 successivo art. 8 D.L. 198/2022
Motivi della decisione
Ricorre per Cassazione COGNOME NOME avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila che il 19 settembre 2022 ha confermato, in punto di responsabilità, la sentenza del tribunale di Chieti che, all’esito del giudizio abbreviato, lo avev condanNOME per concorso in rapina commessa in danno di COGNOME NOMENOME dipendente del distributore di benzina sito in Chieti scalo.
Con il ricorso, a firma AVV_NOTAIO NOME COGNOME, deduce:
violazione di legge. Dopo aver richiamato i fatti sostiene l’insussistenza del concorso in ogni sua forma, compreso quella gradata di cui all’articolo 116 codice penale. Ritiene ragionevole ritenere che la possibilità di ascrivere al COGNOME u concorso si arresti nel momento in cui il correo scende dalla sua vettura senza che l’autista conosca i suoi piani.
vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’articolo 114 cod.pen.
Con il ricorso, a firma AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, deduce vizio della motivazione con riguardo alla consapevole partecipazione dell’imputato. Contesta la valutazione delle prove, sottolineando come non sia dato comprendere l’affermazione di responsabilità a titolo di concorso sul presupposto che il ricorrente ha solo accompagNOME il coimputato a recuperare un credito, per il corrispettivo di euro 50.
Rileva inoltre che non vi sono elementi dai quali dedurre la consapevolezza dell’imputato della presenza di un’arma impropria.
Sostiene che, come affermato in più occasioni dalla Corte di cassazione, il vizio di motivazione possa emergere anche dal raffronto fra i motivi di appello e il testo della decisione impugnata.
AVV_NOTAIO ha presentato memoria con la quale insisteva nei motivi di ricorso.
I ricorsi, che possono essere trattati congiuntamente, sono palesemente inammissibili in quanto il ricorrente ha proposto doglianze che si riflettono esclusivamente sui criteri di valutazione del materiale probatorio, puntualmente delibato dei giudici del gravame, i quali hanno offerto – su tutti i punti de vicenda, ora nuovamente rievocati dal ricorrente – una motivazione del tutto esauriente, contestabile solo proponendo una non consentita lettura alternativa dei fatti.
I motivi proposti risultano, pertanto, solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto sono articolati esclusivamente sulla base di rilie
in punto di ricostruzione del fatto e delle responsabilità, tendenti ad una rivalutazione delle relative statuizioni adottate dai giudici dell’appello. Statuizio per di più, sviluppate sulla base di un esauriente corredo argomentativo, proprio sui punti (responsabilità a titolo di concorso, insussistenza dell’attenuante della minima partecipazione) in relazione ai quali il COGNOME ha svolto le rispettiv censure, evidentemente tese ad un improprio riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato riservato a questa Corte. D’altra parte, il ricorrente ha finito per reiterare le stesse questioni di fatto già agitat sede di appello e motivatamente disattese dai giudici di quel grado, senza che il relativo apporto motivazionale abbia poi formato oggetto di una autonoma ed argomentata critica impugNOMEria concentrata su vizi di legittimità.
Il che rende i motivi inammissibili anche perché nella sostanza aspecifici. Inammissibile perché non devoluto in appello è il motivo che investe la presenza dell’arma impropria.
I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili e il ricorrente condanNOME al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma 5/12/2023
Sentenza a motivazione semplificata