Ricorso Inammissibile: La Fuga a Piedi è Resistenza a Pubblico Ufficiale
Con l’ordinanza n. 11516/2024, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui confini del giudizio di legittimità, dichiarando un ricorso inammissibile e chiarendo importanti principi in materia di resistenza a pubblico ufficiale e applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La decisione sottolinea come la fuga a piedi per sottrarsi a un controllo, dopo un inseguimento in auto, integri pienamente il reato di cui all’art. 337 c.p. e come i precedenti penali possano precludere l’accesso a benefici di legge.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Gup del Tribunale e confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato era stato ritenuto colpevole, in concorso con un’altra persona, dei reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e di violazione degli obblighi della sorveglianza speciale (art. 75 D.Lgs. 159/2011).
In sintesi, i fatti accertati vedevano l’imputato a bordo di un’autovettura guidata da un correo. Nonostante l’inseguimento e le segnalazioni acustiche e visive degli agenti di polizia, i due non si fermavano. Terminata la corsa del veicolo, l’imputato proseguiva la fuga a piedi, sottraendosi così al controllo degli operanti. Tale condotta assumeva particolare gravità poiché l’uomo era consapevole di violare gli obblighi della sorveglianza speciale, che includevano il divieto di allontanarsi dal comune di residenza.
I Motivi del Ricorso e la Pronuncia di Ricorso Inammissibile
L’imputato, attraverso il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando due principali vizi della sentenza d’appello:
1. Manifesta illogicità della motivazione: A suo dire, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere provata la sua colpevolezza per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
2. Errata applicazione della legge: Veniva contestata la decisione di non applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha rigettato completamente le argomentazioni difensive, dichiarando il ricorso inammissibile. La Suprema Corte ha chiarito che i motivi proposti non erano critiche sulla corretta applicazione della legge, bensì mere “doglianze in punto di fatto”. Si trattava, in sostanza, di un tentativo di ottenere una nuova valutazione delle prove, attività preclusa nel giudizio di legittimità, il cui compito è solo quello di verificare la corretta applicazione delle norme giuridiche e la logicità della motivazione, non di riesaminare i fatti.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha ritenuto la decisione dei giudici di merito immune da vizi logici o giuridici. Per quanto riguarda il reato di resistenza, è stato evidenziato come la condotta dell’imputato – protrarre la fuga a piedi dopo l’inseguimento in auto per sottrarsi al controllo – costituisse un comportamento finalizzato a opporsi all’atto d’ufficio degli agenti.
Ancor più netta è stata la posizione della Corte sulla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. La decisione di escludere la particolare tenuità del fatto è stata giudicata corretta e ben motivata, basandosi su due elementi cruciali:
* Il disvalore oggettivo della condotta: La fuga deliberata per sottrarsi a un controllo di polizia, posta in essere da un soggetto sottoposto a sorveglianza speciale, non può essere considerata di lieve entità.
* La propensione criminale dell’imputato: I giudici hanno valorizzato i gravi e numerosi precedenti penali a carico dell’uomo, considerandoli un indicatore della sua abitualità a delinquere. Questo elemento è ostativo all’applicazione del beneficio, che presuppone un comportamento non abituale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza in esame offre due importanti spunti di riflessione. In primo luogo, ribadisce la netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità: non è possibile utilizzare il ricorso in Cassazione per rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti operata nei primi due gradi di giudizio. In secondo luogo, conferma un orientamento consolidato riguardo all’art. 131-bis c.p.: la valutazione della “particolare tenuità” non si limita all’episodio in sé, ma considera anche la personalità e la storia criminale dell’imputato. La presenza di precedenti penali gravi e numerosi è un fattore determinante che può legittimamente portare all’esclusione di questo istituto premiale.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando si fonda su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, come le “mere doglianze in punto di fatto”, ossia quando cerca di ottenere una nuova valutazione delle prove anziché contestare la corretta applicazione della legge.
La semplice fuga a piedi per sottrarsi a un controllo di polizia costituisce resistenza a pubblico ufficiale?
Sì. Secondo questa ordinanza, proseguire la fuga a piedi dopo un inseguimento in auto, con lo scopo di sottrarsi al controllo degli agenti, integra pienamente il delitto di resistenza a pubblico ufficiale previsto dall’art. 337 del codice penale.
Perché è stata negata l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
L’applicazione è stata negata a causa del rilevato disvalore oggettivo della condotta e, soprattutto, della propensione criminale dell’imputato, desunta dai suoi gravi e numerosi precedenti penali, elementi che sono stati considerati ostativi alla concessione del beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11516 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11516 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la pronuncia con cui il Gup del Tribunale di Palmi aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole dei reati di cui agli artt. 110, 337 cod. pen., 75 d. Igs. 159 del 2011 condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo manifesta illogicità della motivazione per avere il Collegio calabrese ritenuto provata la colpevolezza di COGNOME in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale, nonché per avere negato l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridic dalla sentenza impugnata (Si vedano le pagine da 4 a 5). Nel caso in esame, il giudice di appello ha evidenziato come vi fossero gli elementi per decretare la responsabilità dell’imputato per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, posto che COGNOME, una volt terminata la fuga a bordo dell’autovettura guidata dal correo NOME COGNOME, protrattasi nonostante l’inseguimento e le segnalazioni acustiche e visive degli agenti, proseguiva in tale condotta allontanandosi a piedi e sottraendosi così al controllo degli operanti, consapevole della violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza cui era sottoposto.
Parimenti inammissibile deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, posto che la causa di non punibilità di cui all’art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa alla luce d rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata e della propensione criminale dell’imputato, desunta dai gravi e numerosi precedenti penali, elementi apprezzati con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente alle risultanze, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 febbraio 2024
Il Coigliere estensore
OSI FATA