Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Reiterazione dei Motivi
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede il rispetto di requisiti stringenti. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza di appello; è necessario dimostrare un errore di diritto. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce ancora una volta quando un ricorso inammissibile viene dichiarato tale, specialmente se si limita a riproporre argomenti già valutati. Il caso analizzato riguarda una condanna per frode informatica, ma il principio espresso ha una valenza generale per chiunque intenda adire il giudizio di legittimità.
Il Caso in Esame: Dalla Frode Informatica al Ricorso per Cassazione
I fatti traggono origine da una condanna per frode informatica emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenuto colpevole, decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione nella sentenza di secondo grado.
Le sue doglianze si concentravano su due punti principali:
1. La mancata riqualificazione del reato, che a suo dire era errata.
2. La sua presunta estraneità ai fatti, sostenendo che il profitto della truffa fosse confluito su conti esteri e che il suo ruolo fosse stato di minima importanza, tale da giustificare l’applicazione dell’attenuante prevista dall’art. 114 del codice penale (minima partecipazione al reato).
Nonostante queste argomentazioni, la Corte d’Appello aveva già evidenziato un elemento cruciale: la disponibilità di ben ventisettemila euro sul conto corrente del ricorrente, somma ritenuta collegata all’attività illecita.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si concentra esclusivamente sulla correttezza procedurale e giuridica del ricorso presentato. La Corte ha stabilito che i motivi addotti non erano idonei a superare il vaglio di ammissibilità, condannando di conseguenza il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi consolidati della procedura penale, ribadendo i limiti del giudizio di legittimità.
La Mera Reiterazione dei Motivi d’Appello
Il primo e fondamentale motivo di inammissibilità risiede nel fatto che le argomentazioni del ricorrente erano una semplice ripetizione di quelle già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. La Cassazione, citando numerosi precedenti giurisprudenziali, ha ricordato che il ricorso non può essere una fotocopia dell’atto di appello. Per essere ammissibile, deve confrontarsi specificamente con le ragioni della sentenza impugnata, evidenziando vizi logici o errori di diritto, e non limitarsi a riproporre le medesime questioni.
Il Divieto di Rivalutazione del Merito
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato che le doglianze del ricorrente miravano, in realtà, a ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti. Si chiedeva alla Cassazione di riconsiderare le prove (come la destinazione del profitto o l’entità del contributo personale) in modo alternativo rispetto a quanto già stabilito dai giudici di merito. Questo tipo di richiesta è precluso in sede di legittimità. La Corte di Cassazione non è un “terzo grado di giudizio” dove si può riesaminare il fatto, ma un organo che controlla la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione.
La Logicità della Sentenza Impugnata
Infine, la Corte ha rilevato che la sentenza della Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e coerente, esente da vizi. In particolare, i giudici di secondo grado avevano spiegato chiaramente perché la presenza di ventisettemila euro sul conto del ricorrente smentiva la sua tesi di un ruolo marginale, escludendo così l’applicabilità dell’art. 114 c.p. La motivazione era dunque completa e argomentata, rendendo l’attacco del ricorrente infondato.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale: per accedere al giudizio della Corte di Cassazione non basta essere insoddisfatti dell’esito dei gradi precedenti. È indispensabile formulare censure specifiche contro la struttura logico-giuridica della sentenza impugnata, dimostrando un errore di diritto o un vizio manifesto della motivazione. Proporre una lettura alternativa dei fatti o ripresentare le stesse argomentazioni già respinte conduce inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Perché un ricorso per Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo la pronuncia, un ricorso è inammissibile quando si limita a ripetere le stesse doglianze già presentate e respinte nel giudizio d’appello, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove del processo?
No. La Corte ha ribadito che proporre una lettura alternativa del merito e delle prove non è consentito in sede di legittimità. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non ricostruire i fatti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41044 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41044 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 20/02/2025 della Corte d’appello di Napoli dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenutoche l’unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di motivazione in tutte le sue forme, in ordine all’omessa riqualificazione del fatto di frode informatica, addebitato al ricorrente, nei termini di cui all’art. 379, cod. pen., non Ł consentito perchØ fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01) e in questa sede puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici (si veda sul punto, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata), sicchØ le argomentazioni proposte si limitano a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01) con particolare riferimento alla asserita estraneità dello stesso per essere il profitto della truffa confluito su conti esteri, nonostante la Corte di appello abbia esplicitato la disponibilità sul conto dello stesso di ventisettemila euro, smentendo in modo del tutto logico ed argomentato la possibilità di considerare la condotta nel caso di specie ai sensi dell’art. 114 cod. pen.; rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 18/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
– Relatore –
Ord. n. sez. 16047/2025
CC – 18/11/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO