Ricorso Inammissibile: La Decisione della Cassazione
Il ricorso per Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per essere esaminato nel merito deve rispettare requisiti ben precisi. Un ricorso inammissibile è un’istanza che non supera il vaglio preliminare della Corte, comportando la conferma della decisione precedente e la condanna al pagamento delle spese. Una recente ordinanza della Suprema Corte offre un chiaro esempio dei motivi che portano a tale esito, ribadendo principi fondamentali della procedura penale.
I Fatti del Caso
Due soggetti avevano impugnato una sentenza della Corte d’Appello di Milano. Il primo ricorrente lamentava due vizi principali: la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (prevista dall’art. 131-bis del codice penale) e il diniego della sospensione condizionale della pena. Il secondo ricorrente, invece, contestava la decisione della Corte d’Appello di non dichiarare la prescrizione di un reato, sostenendo che la motivazione fosse illogica e basata su una errata ricostruzione dei fatti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Di conseguenza, la sentenza della Corte d’Appello è divenuta definitiva e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su principi consolidati che delineano chiaramente i limiti del sindacato di legittimità.
Le Motivazioni dietro il Ricorso Inammissibile
La Corte ha analizzato separatamente i motivi di ciascun ricorso, evidenziando per ognuno le ragioni dell’inammissibilità.
Il Ricorso del Primo Imputato: Reiterazione e Giudizio di Merito
Per quanto riguarda il primo ricorrente, la Corte ha stabilito che il motivo relativo all’art. 131-bis cod. pen. era una “pedissequa reiterazione” di argomenti già esposti e respinti in appello. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse doglianze, ma deve contenere una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata, evidenziandone i vizi di legittimità. In assenza di ciò, il motivo è considerato non specifico e, quindi, inammissibile.
Inoltre, la censura sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena è stata giudicata manifestamente infondata. La Corte ha chiarito che la valutazione del giudice sulla futura condotta dell’imputato (giudizio di prognosi) è un tipico “giudizio di merito”. In questo caso, la Corte d’Appello aveva logicamente motivato il diniego basandosi non solo sulla gravità del reato, ma anche su aspetti della personalità dell’imputato che orientavano verso una prognosi sfavorevole. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, se questa non è palesemente illogica.
Il Ricorso del Secondo Imputato: il Divieto di Rivalutare i Fatti
Il motivo di ricorso della seconda imputata è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una diversa ricostruzione storica dei fatti per far valere la prescrizione. La Corte di Cassazione ha ribadito un suo principio cardine: essa è giudice di legittimità, non di merito. Ciò significa che non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici dei gradi precedenti. Il suo compito è unicamente quello di verificare la “tenuta logica” della sentenza impugnata, senza confrontarla con modelli alternativi di ragionamento. Chiedere alla Cassazione di riconsiderare i fatti equivale a chiederle di svolgere un compito che la legge non le consente.
Le Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso per Cassazione
Questa ordinanza riafferma con forza che il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si può ridiscutere l’intero processo. Per evitare una dichiarazione di ricorso inammissibile, è fondamentale che i motivi siano specifici, critici verso la logica giuridica della sentenza impugnata e non si limitino a riproporre argomenti già trattati o a sollecitare una nuova valutazione dei fatti. La decisione serve da monito sulla necessità di una tecnica difensiva rigorosa e consapevole dei limiti strutturali del giudizio di legittimità.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se si limita a ripetere gli stessi motivi già respinti in appello, mancando così di specificità, oppure se chiede alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti del caso, un compito che non le spetta in quanto giudice di legittimità.
Cosa valuta il giudice per concedere la sospensione condizionale della pena?
Il giudice formula un giudizio di prognosi sulla futura condotta dell’imputato. Questa valutazione non si basa solo sulla gravità del reato, ma anche su aspetti soggettivi della personalità dell’imputato che possono indicare la sua capacità a delinquere e la probabilità che commetta nuovi reati.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di rivalutare le prove o di ricostruire i fatti, ma solo di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25981 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25981 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
b
n
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i-ricorsi proposti nel rispettivo interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME che contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131bis cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 6 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
osservato che il secondo motivo del ricorso di NOME COGNOME che denuncia vizio di motivazione sulla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato;
che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 6) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito, che non scade nell’illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere dell’imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell’imputato che ne hanno orientato la decisione;
considerato che l’unico motivo del ricorso di NOME COGNOME che contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata declaratoria di prescrizione del reato di cui all’art. 642 cod. pen. denunciando la illogicità della motivazione sulla base di una diversa ricostruzione storica dei fatti o non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna- i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024
Il Consigliere Estensore
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Il Presidente